La prova aerofotografica esclude la preesistenza dei manufatti abusivi (TAR Liguria n. 1143 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sull’ordine di demolizione di un manufatto che si assume realizzato prima dell’entrata in vigore della legge n. 765/1967, l’onere di provare l’epoca di edificazione grava sul ricorrente che invoca la preesistenza. Qualora i provvedimenti comunali non chiariscano se, alla data del 31.10.1942, l’area ricadesse in centro abitato o in zona di espansione, né se il Comune fosse dotato di piano regolatore, l’obbligo di licenza edilizia si intende sorto solo dal 1° settembre 1967. La verificazione aerofotografica disposta d’ufficio è idonea a collocare l’edificazione dopo tale data; in tal caso non opera la sanatoria delle opere ante 1967 e il ricorso è infondato.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno in Chiavari con un edificio principale e due box in lamiera addossati, impugnava l’ingiunzione di demolizione e di riduzione in pristino emessa dal Comune per assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica. A fondamento dell’ordine l’Amministrazione rilevava che i manufatti non comparivano nella cartografia aerofotogrammetrica comunale del 1937.

Il ricorrente replicava producendo dichiarazioni di terzi, raccolte in atto di notorietà, secondo cui i box esistevano già nel 1936. Presentava poi istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 16/2008, che il Comune respingeva. I due giudizi, riuniti, giungevano alla decisione dopo l’acquisizione della cartografia citata nel provvedimento e una verificazione officiata all’Istituto Geografico Militare.

La Motivazione della Corte

Il collegio concentra la decisione su un unico nodo: l’epoca di realizzazione dei manufatti. Tutti i motivi, strettamente connessi, presuppongono che l’edificazione risalga al 1936 o comunque a data anteriore al 1° settembre 1967. Il Tribunale ritiene quel presupposto non dimostrato e smentito dalle evidenze probatorie.

Il percorso argomentativo muove dal dato normativo. L’originario art. 31 della legge n. 1150/1942 imponeva la licenza edilizia solo nei centri abitati e nelle zone di espansione ove esistesse il piano regolatore. Poiché i provvedimenti impugnati non chiariscono né la localizzazione dell’area, né la dotazione urbanistica del Comune all’epoca, e il Comune è rimasto contumace, il giudice ritiene che l’obbligo di titolo sia sorto solo con la legge n. 765/1967, che lo ha esteso a tutto il territorio comunale.

Su tale premessa il Tribunale dispone verificazione mediante acquisizione delle foto aeree dell’ultimo volo antecedente e del primo successivo al 1° settembre 1967. Il verificatore individua i voli del 1954 e del 1971, georeferenzia i fotogrammi e delimita l’area di sedime. Dallo stralcio del 1971 i due manufatti non risultano: l’edificazione è dunque sicuramente successiva al 1967.

Caduta la preesistenza, cade anche la pretesa di regolarizzazione. La sanatoria ex art. 48 L.R. n. 16/2008 concerne le opere in difformità da titoli rilasciati prima del 1° settembre 1967: non si applica ai manufatti realizzati dopo. Il richiamo al carattere pertinenziale dei box e al vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 42/2004 resta assorbito dalla constatata abusività. I ricorsi sono infondati; nulla sulle spese per la contumacia del Comune, con condanna del ricorrente alle spese di verificazione liquidate in favore dell’Istituto Geografico Militare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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