Acque di prima pioggia da piazzale commerciale e adeguamento a disciplina sopravvenuta (TAR Sardegna n. 1168 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina regionale in materia di acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti si applica in ragione della tipologia e della dimensione della superficie impermeabile, non del momento di rilascio del titolo edilizio, dell’agibilità o di messa in esercizio dell’insediamento: ciò che rileva è il momento in cui avviene lo scarico delle acque di dilavamento. Il preesistente titolo edilizio non costituisce elemento preclusivo dell’operatività della normativa sopravvenuta, che impone oneri di conformità non commisurati al valore economico dell’intervento ma all’esigenza di protezione ambientale e di salute pubblica, in attuazione del principio di precauzione. La norma non richiede un accertamento caso per caso del rischio di inquinamento, operando sulla base della tipologia e della dimensione della superficie e non di valutazioni soggettive del privato; l’onere della prova della fattispecie derogatoria grava su chi la invoca. L’erronea indicazione degli estremi della normativa di riferimento non inficia la legittimità del provvedimento quando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto restano univocamente individuabili.
Il Fatto
La ricorrente, società di gestione di un fondo immobiliare, impugna davanti al TAR Sardegna il provvedimento dirigenziale con cui il Comune di Iglesias le ha intimato di realizzare un impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia. L’ordine riguarda il piazzale di sosta, di circa 1300 mq, del complesso immobiliare a destinazione commerciale nel quale è esercitata una media struttura di vendita, attiva dal 2004. L’amministrazione è intervenuta dopo la segnalazione di terzi circa il deflusso di acque meteoriche dal piazzale verso il terreno a valle e dopo aver riscontrato l’assenza dell’impianto previsto dalla disciplina regionale sugli scarichi, ritenendo l’area rientrante nella casistica delle aree di sosta superiori a 1000 mq.
La ricorrente propone quattro motivi: erroneo richiamo dell’art. 13 della disciplina regionale, dettato per le acque reflue domestiche e assimilate; violazione dei principi di tempus regit actum e di proporzionalità per l’applicazione di una normativa sopravvenuta rispetto all’agibilità e alla messa in esercizio; irrealizzabilità tecnica delle opere, perché implicanti interventi su aree di proprietà di terzi; assenza di pregiudizio concreto, stante la pretesa innocuità del deflusso. Il Comune si costituisce chiedendo la reiezione; la società incaricata della gestione interviene ad adiuvandum. Respinta l’istanza cautelare in primo grado, il Cons. Stato la riforma in appello, con inibizione dei soli effetti pregiudizievoli sull’attività economica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la cornice normativa nel combinato disposto dell’art. 113, comma 3, d.Lgs. n. 152/2006, che demanda alle Regioni di individuare i casi in cui le acque di prima pioggia vanno convogliate e trattate in impianti di depurazione, e dell’art. 22 della D.G.R. Sardegna n. 69/25, che assoggetta alla disciplina le superfici scolanti degli insediamenti di produzione di beni e servizi, indicando tra le attività le aree di sosta di estensione superiore a 1000 mq. Dagli atti emerge che la superficie supera la soglia, che l’impianto è assente e che non è documentata alcuna delle condizioni derogatorie.
Il primo motivo è infondato. Il provvedimento richiama il citato art. 113 e la pertinente lettera O dell’art. 22; il riferimento all’art. 13 è circoscritto al generale obbligo di adeguamento anche per le aree realizzate in forza di titoli abilitativi anteriori. Il Collegio ricorda che l’erronea indicazione degli estremi della normativa non assume rilievo in termini di legittimità quando non impedisce di individuare presupposti e ragioni del provvedimento (Cons. Stato n. 7254/2023; TAR Veneto n. 680/2025).
Il secondo motivo è respinto sul piano del diritto intertemporale: non rilevano la data di costruzione, di rilascio della concessione o dell’agibilità, ma il momento dello scarico. La preesistenza del titolo edilizio non preclude l’operatività della disciplina. Quanto alla proporzionalità, gli obblighi ambientali si configurano come oneri di conformità parametrati alla tutela dell’ambiente e della salute, non al valore economico dell’opera, in attuazione del principio di precauzione richiamato dalla giurisprudenza (Cons. Stato n. 30/2009; Cons. Stato n. 8126/2021; Cons. Stato n. 6590/2024).
Il terzo motivo cade di fronte alla relazione istruttoria del Comune, che ha prospettato due soluzioni alternative — impianto di rilancio verso il collettore pubblico o collegamento diretto alla condotta adiacente — senza necessità di assensi di terzi; soluzioni definite fattibili dallo stesso tecnico di parte. Le perplessità residue non costituiscono ostacolo insormontabile. Il Collegio valorizza il dictum del Cons. Stato in sede cautelare: i lavori vanno comunque eseguiti a tutela dell’ambiente, con inibizione dei soli effetti pregiudizievoli sull’attività economica.
Il quarto motivo è infine infondato: la deroga del terzo comma dell’art. 22 non è né allegata né provata, e la norma non richiede accertamenti caso per caso, operando su tipologia e dimensione della superficie. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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