Commissario ad acta non vincolato alle proposte di delibera mai approvate (TAR Calabria n. 1180 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza alla sentenza che ha dichiarato l’illegittimità del silenzio è chiamato a concludere il procedimento con provvedimento espresso e, in tale adempimento, esercita il potere amministrativo residuato in capo all’ente, senza essere vincolato dalle proposte di delibera consiliare mai formalmente approvate. L’accertamento dell’obbligo di provvedere non implica quello dell’obbligo di assentire l’istanza, permanendo margini di apprezzamento discrezionale. Il requisito dell’occupazione ultra decennale dei fondi gravati da usi civici, da dimostrarsi con atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997, non si ricava dagli atti autorizzativi concernenti la gestione dell’impresa, che nulla provano sul rapporto proprietario con il bene. Il rigetto dell’istanza di legittimazione e affrancazione non è sindacabile per il solo fatto che l’ente avesse in precedenza istruito la pratica in senso favorevole.
Il Fatto
Il contenzioso si colloca a valle di una precedente sentenza del medesimo Tribunale, con cui era stata dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza di regolarizzazione dello statuto proprietario di un’area trasferita al privato con una permuta del 1983. Su quell’area insisteva un opificio, e su parte dei terreni gravavano usi civici, mentre altre particelle erano attraversate da una strada comunale dismessa.
Il Comune, dopo l’ordinanza, aveva approvato una deliberazione consiliare che demandava alla Giunta la legittimazione e l’affrancazione delle aree gravate. La Giunta non vi diede seguito e si insediò il commissario ad acta, il quale rigettò l’istanza con motivazione articolata. I ricorrenti hanno impugnato quel provvedimento, lamentando il travisamento del giudicato e l’erronea valutazione dei presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove da una premessa qualificante: la sentenza precedente aveva imposto all’amministrazione di concludere i procedimenti con provvedimento espresso, ma non aveva accertato l’obbligo di accogliere le istanze. Residuavano, dunque, margini di apprezzamento in capo all’amministrazione, e il commissario era chiamato a esercitarli.
Da qui il rigetto del primo motivo. Gli atti istruttori del Comune, culminati nelle proposte di deliberazione consiliare, costituiscono la base conoscitiva della decisione, ma le proposte mai concretizzate in una formale approvazione non potevano vincolare l’ausiliario. Nemmeno la deliberazione consiliare del 2023 imponeva l’accoglimento, limitandosi a demandare la decisione alla Giunta.
Nel merito, il Collegio ritiene insuperabile il difetto di legittimazione del soggetto che ha presentato la domanda. L’art. 26 l.r. n. 18 del 2007 esige la prova dell’occupazione mediante atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997. L’atto di permuta e le concessioni edilizie individuano però altro soggetto quale controparte contrattuale e titolare dei titoli edificatori. Le autorizzazioni igienico-sanitarie rilasciate in favore del richiedente, ancorché anteriori al 1997, riguardano la gestione del frantoio e non il rapporto con il bene, potendo l’immobile essere ricompreso nell’azienda in forza di titoli reali o personali. Non risulta, inoltre, il titolo della dedotta successione nel rapporto.
La Corte precisa che la precedente pronuncia aveva riconosciuto il richiedente quale soggetto legittimato a pretendere un provvedimento espresso, senza accertare il possesso dei requisiti sostanziali per la legittimazione e affrancazione. Quanto alle censure sul condono, esse concernono una particella già trasferita e restano estranee all’oggetto dell’istanza. Il Collegio rileva infine che nessuna doglianza è stata proposta sulle lacune documentali richieste dall’art. 28 l.r. n. 18 del 2007, segnatamente il certificato di destinazione urbanistica e la ricevuta di versamento.
Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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