Subentro in concessione demaniale marittima solo su istanza del concessionario uscente (TAR Toscana n. 1190 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione demaniale marittima per abusiva sostituzione di altri nel godimento è legittima quando il subentro sia richiesto dal terzo acquirente degli immobili e non dal concessionario uscente. L’art. 46 cod. nav. attribuisce infatti al solo concessionario la facoltà di chiedere all’autorità concedente l’autorizzazione al subingresso, quale che sia la causa della sostituzione soggettiva. L’istanza del terzo è del tutto estranea al rapporto concessorio e non è equiparabile alla domanda di subentro, né può paralizzare il potere di verifica dell’amministrazione. L’inerzia dell’amministrazione sull’istanza del terzo non sana l’abusiva sostituzione, che resta accertabile d’ufficio. La decadenza è altresì giustificata dal non uso continuato e dal mancato pagamento del canone, cause autonome previste dall’art. 47 cod. nav.
Il Fatto
L’associazione ricorrente era titolare di due concessioni demaniali marittime rilasciate dal Comune di Pisa su aree sitesi in località Calambrone, la prima del 2009 e la suppletiva del 2017. Con atto del 3 agosto 2021 la ricorrente cedeva a una società un compendio immobiliare destinato a casa per ferie per anziani, insieme all’azienda che gestiva una spiaggia attrezzata e un bar, da utilizzare per gli ospiti della struttura.
Il 16 maggio 2022 la società acquirente presentava al Comune un’istanza di subentro nelle concessioni, senza ottenere riscontro. Il Comune avviava poi il procedimento di decadenza, fondato sull’abusiva sostituzione nel godimento della concessione. Con provvedimento dirigenziale n. 520 del 30 marzo 2023 dichiarava la decadenza da entrambi i titoli concessori. L’associazione impugnava l’atto davanti al TAR Toscana, deducendo la violazione degli artt. 46 e 47 cod. nav., il difetto di istruttoria, la violazione del giusto procedimento e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le tre censure, trattate unitariamente per la sostanziale analogia delle argomentazioni. La questione centrale è se l’istanza presentata dall’acquirente del compendio immobiliare possa valere come domanda di subentro idonea a escludere la decadenza.
Il Tribunale ricostruisce il regime dell’art. 46 cod. nav.: la facoltà di chiedere l’autorizzazione al subingresso spetta al solo concessionario uscente, con istanza espressa e in costanza di concessione, mentre l’acquirente in caso di vendita non può subentrare senza l’autorizzazione dell’autorità concedente. La previsione si spiega con l’esigenza di verificare che il subentro rispetti le condizioni di legittimità dell’atto concessorio, controllo pubblico che non attiene al merito delle scelte negoziali delle parti, come affermato dal Cons. Stato, Sez. VI, n. 5321 del 2017.
Da qui la conseguenza: l’istanza del terzo acquirente non è equiparabile alla domanda di subentro, perché il terzo è estraneo al rapporto concessorio. Il Collegio richiama la distinzione tra istanza di rilascio e subingresso, che determina la sola sostituzione soggettiva nell’ambito del medesimo rapporto, con permanenza di condizioni e scadenze (TAR Sicilia Catania, Sez. III, n. 1377 del 2017). Ribadisce inoltre che i beni del demanio marittimo non costituiscono cosa propria del concessionario e che la durata limitata della fruizione è insita nella natura del titolo (Cons. Stato, Sez. VII, n. 4014 del 2025, che conferma TAR Liguria, Sez. I, n. 299 del 2024).
Accertato il mutamento sostanziale non autorizzato, il Comune non poteva che avviare il procedimento di verifica. Il Collegio aggiunge che la decadenza trova ulteriori e autonome cause: il non uso continuato ex art. 47, lett. b), cod. nav., accertato dal Comune e dalla Capitaneria di Porto di Livorno, che ha contestato l’illecito per il mancato servizio di salvamento ex art. 1164 cod. nav., e il mancato pagamento del canone per l’annualità 2022 ex art. 47, lett. d), cod. nav.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.
Nota della Redazione
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