Divieto di detenzione armi senza termine impone rivalutazione delle sopravvenienze (TAR Toscana n. 1191 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che inibisce la detenzione di armi non ha efficacia sine die. In mancanza di un limite temporale di validità, il destinatario vanta un interesse giuridicamente protetto a ottenere, decorso un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze positive che abbiano mutato il quadro indiziario, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito favorevole, la revoca dell’atto inibitorio. Il giudizio prognostico di affidabilità all’uso delle armi deve fondarsi su un’adeguata istruttoria e su una motivazione che dia conto delle circostanze di fatto, valutando la complessiva personalità del soggetto e non singoli episodi oramai datati. Il diniego che si limiti a richiamare una precedente pronuncia, senza attualizzare la valutazione di pericolosità, si traduce in un diniego apodittico ed è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione. Quando il porto d’armi è richiesto per esclusive finalità lavorative, il provvedimento negativo esige una motivazione più rigorosa.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Prato di diniego all’istanza di riesame con richiesta di revoca di un precedente divieto di detenzione armi, adottato dopo una perquisizione che aveva accertato l’inidonea custodia di munizionamento e di canne di fucile, in violazione degli artt. 20 e 20-bis della legge n. 110/1975. Il giudizio sulla legittimità di quel primo divieto si era concluso con il rigetto delle censure e con la conferma del giudizio di inaffidabilità.
Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato anche il decreto con cui la Prefettura ha respinto l’istanza di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e di porto di pistola. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. Entrambi i ricorsi sono approdati alla decisione del Tribunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene dirimente rilevare che la Prefettura si è limitata a richiamare la precedente sentenza del TAR, affermando che nessuna rinnovata valutazione sarebbe possibile in assenza di elementi nuovi. Dal tenore della motivazione emerge con evidenza che l’Amministrazione non ha svolto alcuna attività istruttoria, trascurando le osservazioni del ricorrente: il tempo trascorso dalla notifica dell’atto inibitorio, oltre dieci anni; l’archiviazione del procedimento penale per uso improprio di dispositivi di segnalazione; l’assenza di precedenti e di carichi pendenti; l’esigenza lavorativa sottesa all’istanza.
Richiamando una fattispecie analoga, il Tribunale ribadisce che l’efficacia sine die del provvedimento inibitorio non risponde ad alcun interesse pubblico quando sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità. L’interpretazione costituzionalmente orientata impone di riconoscere in capo al destinatario un interesse protetto all’aggiornamento della posizione dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario.
Il giudizio di affidabilità deve scaturire da una valutazione complessiva della personalità, non da episodi isolati e risalenti. Il Collegio respinge la tesi della natura meramente confermativa del diniego, dalla quale l’Amministrazione faceva discendere un profilo di inammissibilità del ricorso. Gli elementi sopravvenuti imponevano una nuova valutazione: il giudizio di inaffidabilità che non venga attualizzato assume connotazione apodittica e inficia la stessa motivazione.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio rileva l’erronea rappresentazione dei precedenti penali: il procedimento per art. 629 cod. pen. non si è estinto per condotta riparatoria, ma con formula perché il fatto non sussiste; quello per artt. 612 e 595 cod. pen. è stato archiviato per manifesta infondatezza della notizia di reato. Anche nel secondo diniego la Prefettura ha omesso di considerare le sopravvenienze e la finalità lavorativa, che avrebbe imposto una motivazione più stringente. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento dei provvedimenti e condanna dell’Amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.