Permesso di soggiorno: inammissibilità per mancata registrazione SUI e diniego nel merito (TAR Puglia n. 1197 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto del Questore che dichiara inammissibile l’istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato per mancata registrazione del contratto di soggiorno presso il SUI va qualificato come diniego nel merito, poiché esamina l’istanza e ne accerta il difetto dei presupposti. L’accertata inattività dell’impresa datrice, priva di capacità economica e di dichiarazioni fiscali da anni, esclude in radice la possibilità di concludere un contratto di soggiorno se non in forma fittizia. Ne consegue l’inutilità delle garanzie partecipative e del soccorso istruttorio, non potendo l’eventuale rappresentazione della mancata convocazione da parte del SUI condurre a diverse conclusioni. La qualificazione dell’atto e la sua motivazione resistono alle censure ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.
Il Fatto
Una società presenta al SUI della Prefettura di Roma, in data 27.01.2022, istanza di nulla osta per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato del ricorrente. Il nulla osta viene rilasciato l’08.07.2022 e il lavoratore fa ingresso in Italia previo ottenimento del visto. Il contratto di soggiorno presso il SUI capitolino non risulta mai sottoscritto né registrato.
Il ricorrente espone di aver tentato invano di accedere agli uffici o di ottenere un appuntamento, non riuscendovi per causa a sé non imputabile. Richiede quindi, in data 19.12.2022 tramite kit postale, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il Questore di Foggia, con decreto del 27.06.2023, dichiara l’istanza inammissibile per mancanza di registrazione presso il SUI. Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Puglia, lamentando l’assenza di imputabilità della mancata registrazione e l’omessa attivazione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e rimedita l’orientamento espresso in fase cautelare. Il primo passaggio argomentativo riguarda la qualificazione dell’atto: benché il decreto dichiari l’inammissibilità dell’istanza, esso va correttamente qualificato come diniego nel merito della stessa, per difetto dei presupposti per l’accoglimento. Si tratta, dunque, di un provvedimento che esamina la domanda nel merito, il che vale a respingere la censura di carattere meramente formale.
Il nucleo della decisione attiene alla mancata registrazione del contratto di soggiorno. La Questura ha accertato che la società datrice risulta inattiva dal 2010 e priva di capacità economica, non avendo più presentato dichiarazioni fiscali da tale annualità. Tali accertamenti non sono stati contestati in punto di fatto dal ricorrente. Essi escludono in radice la possibilità dell’impresa di concludere il contratto di soggiorno, perché esso sarebbe stato fittizio e puramente formale, attesa l’inconfutata inattività.
Da tanto consegue l’inutilità delle garanzie partecipative e del soccorso istruttorio. Anche se il ricorrente avesse avuto modo di rappresentare la mancata convocazione da parte del SUI e, dunque, l’inimputabilità a sé medesimo dell’omissione, la circostanza non avrebbe condotto a diverse conclusioni in merito all’impossibilità di concludere il contratto di soggiorno se non fittiziamente. Il percorso argomentativo si salda all’art. 21-octies legge n. 241/1990: il vizio procedimentale non avrebbe inciso sul contenuto dispositivo del provvedimento.
Il Collegio richiama il precedente della sezione n. 174/2024, non appellato, che si è già occupato della medesima società. Il ricorso è quindi respinto perché manifestamente infondato. Le spese sono compensate in ragione dell’andamento processuale della controversia. L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per il mancato ottemperamento all’ordinanza interlocutoria della Commissione, e la relativa pronuncia assume la forma di decreto.
Nota della Redazione
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