Sanatoria edilizia esclusa per opere realizzate senza titolo (TAR Abruzzo n. 119 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dell’originaria assenza del titolo edilizio preclude l’accesso agli istituti di sanatoria. Non è applicabile l’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, che presuppone la realizzazione delle opere in forza di un titolo poi annullato, né la fiscalizzazione di cui all’art. 34, comma 2, del medesimo d.P.R., che richiede la parziale difformità dal permesso e un nesso di accessorietà con opere legittime. Il permesso in accertamento di conformità ex art. 36 richiede la c.d. doppia conformità, alla normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione e a quella vigente al momento della domanda. La riduzione progettuale delle opere rispetto alla prima istanza è indice del difetto di tale requisito.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una lavanderia in un opificio del Comune di Bellante. In assenza di titolo edilizio ha realizzato locali tecnici, serbatoi e tettoie strumentali all’attività. Nel giugno 2019 ha chiesto al SUAP il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Il SUAP ha rigettato l’istanza e con ordinanza di demolizione n. 28/2019 ha ingiunto il ripristino, senza che il provvedimento fosse impugnato. Nell’ottobre 2019 la società ha presentato una CILA e due distinte istanze di accertamento di conformità, ex artt. 36, 34 e 38. Il SUAP ha negato la CILA e, con due determinazioni del febbraio 2020, ha respinto le istanze. La società ha impugnato il provvedimento prot. n. 2184/2020, relativo alla pratica ex artt. 34 e 38, deducendo omessa disamina, carenza di istruttoria e violazione dei diritti partecipativi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso. La censura di omessa disamina della domanda ex art. 36 è infondata: la relativa pratica è stata definita con il diniego prot. n. 2160/2020, non impugnato e richiamato come atto presupposto nel provvedimento qui gravato. Il Comune non era tenuto a pronunciarsi nuovamente su un’istanza già negata.
La riduzione e il ridimensionamento delle opere rispetto alla prima istanza dimostrano il difetto della doppia conformità, presupposto vincolante dell’accertamento in sanatoria. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4997 del 2024.
Quanto all’art. 38, l’istituto tutela l’affidamento del privato su un titolo valido e poi annullato. Nel caso concreto le opere sono state edificate in originaria assenza di titolo, con conseguente inapplicabilità della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.
Analoga conclusione per l’art. 34, comma 2: la fiscalizzazione presuppone la parziale difformità dal permesso e l’accessorietà delle opere abusive rispetto a quelle legittime (sul punto Consiglio di Stato, sezione VI, n. 199 del 2023). Entrambi i presupposti mancano, essendo tutte le opere realizzate senza titolo e non essendo provata l’accessorietà.
Infine è infondata la censura ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Le difformità non anticipate nel preavviso di rigetto attengono a eventuali ulteriori abusi, non al diniego di sanatoria. Il dispositivo impugnato non contiene alcuna previsione lesiva ulteriore: si limita a negare la sanatoria richiesta. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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