Rinunzia alla domanda cautelare e compensazione delle spese nella fase incidentale (TAR Abruzzo n. 290 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinunzia alla domanda cautelare presentata in via incidentale comporta che il giudice amministrativo si limiti a dare atto della stessa, senza pronunciarsi nel merito della controversia né sulla fondatezza dell’istanza di sospensione. Nella fase cautelare conclusa per effetto della rinunzia, la compensazione delle spese costituisce la regola, in assenza di soccombenza virtuale e in considerazione dell’esito non definitorio del procedimento.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano l’ordinanza di demolizione dei lavori edili e di ripristino dello stato dei luoghi, adottata dal Comune di L’Aquila, deducendone l’illegittimità e chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia ai sensi dell’art. 55 c.p.a.. L’atto riguardava manufatti insistenti su fondi di loro proprietà ubicati in località Monticchio e censiti al foglio 11/A.

Il Comune di L’Aquila non si è costituito in giudizio. All’esito della camera di consiglio, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la rinunzia alla domanda di sospensione dell’atto impugnato, determinando la definizione della sola fase cautelare.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, rilevata la propria giurisdizione e competenza, ha preso atto della dichiarazione del difensore di parte ricorrente con cui si rinunziava alla domanda di sospensione dell’atto impugnato. La rinunzia ha determinato l’estinzione del procedimento cautelare, senza necessità di esaminare i presupposti per l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.

Quanto al regime delle spese della fase, il collegio ha disposto la compensazione, in ragione della natura non definitoria del provvedimento e della mancata costituzione dell’amministrazione resistente. L’ordinanza, dichiarata esecutiva, è stata depositata presso la segreteria del Tribunale per la comunicazione alle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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