PUL e concessioni demaniali: interesse ad agire solo con l’atto attuativo (TAR Sardegna n. 1207 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Piano di utilizzo dei litorali e le Linee guida regionali che ne disciplinano la formazione non producono, di regola, una lesione attuale e concreta nella sfera del concessionario demaniale. L’impugnazione è inammissibile per carenza di interesse finché l’Amministrazione non dia attuazione al piano mediante atti applicativi che incidano sul titolo in essere. La previsione di un regime transitorio che salvaguarda le concessioni esistenti fino alla scadenza di legge esclude il pregiudizio attuale. Un interesse meramente teorico alla contendibilità della risorsa demaniale non è suscettibile di protezione, perché quella risorsa è già assegnata al ricorrente. Le scelte di localizzazione e dimensionamento delle aree concedibili rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono censurabili solo per illogicità o irrazionalità evidenti.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di una struttura ricettiva nel Comune di San Teodoro e titolare, dal 2004, di una concessione demaniale marittima su un’area di spiaggia antistante l’hotel. Ha impugnato il Piano di utilizzo dei litorali approvato dal Consiglio comunale e pubblicato sul BURAS il 24 ottobre 2019, insieme alle Linee guida regionali, dolendosi in particolare del divieto di rilascio di concessioni sulle spiagge di lunghezza inferiore a 150 metri, del contrasto con il PUC e della mancata previsione del prolungamento delle concessioni al 2033.

Con motivi aggiunti depositati l’11 marzo 2025 ha impugnato anche la variante al PUL approvata dalla Regione con determinazione n. 94 del 24 gennaio 2025, censurando l’incompetenza regionale, il contrasto con il Piano paesaggistico regionale e il difetto di istruttoria. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse attuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione e dichiara inammissibili ricorso principale e motivi aggiunti. Il PUL disciplina l’uso delle aree demaniali e degli ambiti di retrospiaggia, dimensionando e localizzando per il futuro i servizi di supporto alla balneazione: rispetto a queste scelte ampiamente discrezionali, la ricorrente non ha allegato alcun pregiudizio concretamente maturato.

Il Tribunale richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., le proprie sentenze nn. 797/2025, 88/2024 e 472/2025, rese su fattispecie analoghe. In quei precedenti si è escluso che le clausole del regolamento d’uso — quella che impone l’adeguamento delle attività esistenti entro sei mesi e quella che qualifica il piano come ragione di pubblico interesse per la revoca ex art. 42 cod. nav. — possano essere poste a base delle doglianze, non avendo ricevuto attuazione da parte del Comune.

La lesione, osserva il Collegio, si potrà concretizzare soltanto se e quando l’Amministrazione darà attuazione al PUL con riferimento alle aree concedibili nella spiaggia di Puntaldìa. Allo stato la concessione è tuttora in essere e lo stesso piano ne prevede la salvaguardia fino alla scadenza fissata dalle normative regionali e statali applicabili; la durata del periodo transitorio non è oggetto del giudizio. Il pregiudizio prospettato dalla ricorrente è dunque meramente teorico.

Il ragionamento vale anche per le norme regionali impugnate e per i criteri seguiti dalla Regione nell’individuazione delle spiagge concedibili. Il Tribunale lascia fermi due rilievi: la disciplina regionale consente di approvare i piani anche in assenza di uno strumento urbanistico generale adeguato al PPR, ma prevede la valutazione paesaggistica regionale di conformità; le scelte sulle aree concedibili rientrano nella discrezionalità e sono sindacabili solo per illogicità evidente, profilo che nel caso concreto non emerge.

Per completezza, il Collegio esamina il merito e ritiene le censure infondate: le modifiche introdotte in accoglimento di osservazioni e pareri non hanno mutato le caratteristiche essenziali del piano, mentre l’area concedibile è stata ridotta. Ne deriva l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata. Le spese sono compensate in ragione della complessità della fattispecie e della natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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