Danno morale da trasferimento punitivo nel pubblico impiego privatizzato (TAR Marche n. 354 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato l’assegnazione del dipendente ad altro ufficio costituisce esercizio del potere organizzativo datoriale e non integra il trasferimento in senso tecnico, mancando uno spostamento geografico. Resta però fermo il limite dell’art. 2087 cod. civ.: il datore deve tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore. Ove il movimento di personale sia motivato da addebiti di mala gestio ritenuti giudizialmente indimostrati e non trasfusi in alcun procedimento disciplinare, si configura un inadempimento contrattuale e un danno morale risarcibile. L’annullamento giurisdizionale dell’atto lesivo costituisce parziale risarcimento in forma specifica, ma non esaurisce il ristoro: il pregiudizio va liquidato equitativamente, con decorrenza degli interessi dal passaggio in giudicato. Il difetto di demansionamento, accertato in appello con conservazione di qualifica e livello retributivo, non esclude la lesione della personalità morale.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Comune, era responsabile tecnico del servizio di trasporto urbano. Nel 1997 l’amministrazione, con deliberazioni della Giunta, incardinò il servizio nell’ambito dei Lavori Pubblici e trasferì il dipendente presso il Servizio Tecnico, prima in via provvisoria e poi in via definitiva, motivando con presunte irregolarità gestionali.

Con tre distinte sentenze il TAR aveva annullato gli atti: il difetto di competenza del Sindaco nella riorganizzazione, l’illegittimità della collocazione del servizio e la sospensione dell’indennità prevista dal contratto collettivo. Con la sentenza n. 386/2010 il giudice amministrativo aveva stigmatizzato l’uso punitivo del trasferimento, fondato su accuse gravi ma non dimostrate. Su tale base il ricorrente ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per la marginalizzazione subita e la perdita di chance di carriera.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la prima domanda come azione di responsabilità contrattuale datoriale su posizione di diritto soggettivo. Richiamando il quadro normativo del d.lgs. n. 29/1993, applicabile ratione temporis, esclude che lo spostamento da un ufficio all’altro integri il trasferimento tutelato dall’art. 2103 cod. civ., non essendovi mutamento del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva l’insussistenza dell’onere di provare le ragioni organizzative, secondo l’insegnamento della Cass. civ. sez. lav. n. 34014/2021.

Tale conclusione non esaurisce però la tutela. La giurisprudenza amministrativa richiamata esige che la mobilità interna rispetti la professionalità posseduta e sia immune da qualsiasi intento punitivo. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8782/2020, ha escluso il demansionamento, per essere rimasti immutati qualifica e livello economico. Ciò nondimeno la lesione morale e professionale affermata nella sentenza parziale è passata in giudicato, non impugnata, e non è contraddetta da quel dictum.

Il Tribunale ritiene pertanto accertato un comportamento organizzativo del datore che ha originato danno morale, in violazione dell’art. 2087 cod. civ.. Gli articoli di stampa prodotti, pubblicati nel 2012 e successivi al ricorso, non comprovano alcuno strepitus fori: valorizzano anzi l’esito vittorioso delle iniziative giudiziarie del dipendente. Resta però il dato del giudicato: addebiti professionali indimostrati inseriti in atti pubblici a integrazione della motivazione.

L’annullamento delle deliberazioni del 1997, disposto nel 2010, ha già operato un parziale risarcimento in forma specifica. Il lungo lasso temporale tra atti lesivi e loro eliminazione giustifica però il ristoro pecuniario, configurandosi un illecito contrattuale istantaneo ad effetti permanenti. La liquidazione è equitativa, in euro 10.000, comprensiva di interessi, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato.

La perdita di chance è disattesa per difetto di prova della serietà e consistenza dell’aspettativa e perché l’accesso alla dirigenza avviene di regola per concorso. Respinte anche le domande legate alla riorganizzazione, priva di colpa inescusabile essendo stata accolta solo per difetto di competenza, e alla sospensione dell’indennità, già satisfattivamente definita. Spese a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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