Rigetto della domanda per difetto di prova dei requisiti di bando (TAR Molise n. 120 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure selettive per l’assegnazione di contributi pubblici, le valutazioni espresse dall’Amministrazione in ordine al possesso dei requisiti di ammissibilità e alla congruità della documentazione tecnica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti della ragionevolezza, logicità e coerenza dell’iter seguito, senza possibilità di sostituzione del giudizio. Il ricorrente che contesti tali valutazioni è tenuto a offrire elementi di critica puntuali e un principio di prova documentale, in applicazione del generale riparto dell’onere probatorio. Ove il provvedimento di esclusione sia plurimotivato, la legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificatrici è sufficiente a sostenere l’atto e a comportare il rigetto del ricorso, con assorbimento delle censure residue.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava all’Avviso pubblico indetto dalla Regione Molise per il finanziamento di progetti afferenti al sistema albergo diffuso e alla micro-ricettività, presentando una proposta per un’attività di affittacamere. All’esito della terza fase di valutazione, l’Amministrazione rilevava plurime criticità e le comunicava un preavviso di esclusione; seguivano le osservazioni della società e il provvedimento dirigenziale di rigetto, con conferma del punteggio inferiore alla soglia minima.
La società impugnava l’esclusione davanti al TAR, deducendo violazione di legge, eccesso di potere e carenza di motivazione, oltre all’erronea applicazione del bando. La domanda cautelare era respinta per difetto del periculum in mora. Nel merito il Tribunale ha respinto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla prima causa di esclusione, relativa alla mancata prova del conseguimento della classe energetica A dichiarata nella domanda. L’art. 10, comma 4, dell’Avviso prevedeva la decadenza in caso di accertata incoerenza o non veridicità delle informazioni fonti di punteggio. La ricorrente si era limitata a elencare interventi costruttivi, senza documentare il raggiungimento del requisito né in sede procedimentale né in giudizio.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il sindacato sulla discrezionalità tecnica è pieno ma non sostitutivo, citando TAR Lazio, Sez. I Bis, n. 6374/2023 e Cons. Stato, Sez. V, n. 3466/2021 e n. 2524/2021. In assenza di specifico supporto documentale, la valutazione dell’Amministrazione, immune da illogicità, resiste all’impugnativa.
Quanto alla seconda causale, il Collegio esamina gli artt. 2 e 5 dell’Avviso, che richiedevano interventi su patrimonio immobiliare già esistente e ultimato almeno al rustico. Dalla documentazione emergeva un complesso ancora in costruzione, privo di tamponature esterne: condizione incompatibile con la nozione di edificio al rustico, come chiarito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 7935/2023. La ricorrente non ha offerto alcuna dimostrazione contraria.
La terza causale riguarda l’ubicazione delle camere. La definizione di affittacamere degli artt. 2 e 5 dell’Avviso, fondata sull’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 79/2011, richiede camere in non più di due appartamenti nello stesso stabile. Il progetto prevedeva cinque camere in uno stabile e un alloggio in altro edificio indipendente. Il richiamo alla unitarietà catastale è irrilevante, poiché la lex specialis rinvia alla nozione comune di stabile, non alle categorie fiscali.
Essendo l’atto plurimotivato, la legittimità di una sola ragione di esclusione è sufficiente al rigetto, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 7405/2023. Le censure sul punteggio sono pertanto improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in linea con Cons. Stato, Sez. III, n. 5964/2023. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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