Proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime fino al nuovo rapporto concessorio (TAR Puglia n. 1211 del 12.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, stabilita dall’art. 3, co. 1, l. 118/2022 nel testo modificato dal d.l. n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024, non contrasta con l’art. 49 TFUE né con la direttiva 2006/123/CE e non va disapplicata. La proroga ha natura tecnica: opera come limite massimo correlato allo svolgimento delle gare e non ritarda le procedure competitive, ma le accompagna. Ne consegue che l’art. 4, co. 7, l. 118/2022 impone di riconoscere al concessionario uscente l’occupazione legittima dell’area demaniale fino alla stipula dell’atto che regola il nuovo rapporto concessorio, e non sino a un termine anticipato fissato dall’amministrazione. Gli atti comunali che comprimono tale termine sono illegittimi in parte qua.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa nel territorio del Comune di Ginosa, impugnava le deliberazioni di Giunta e la determinazione con cui l’amministrazione aveva avviato la procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei nuovi concessionari. Contestava il mancato recepimento della proroga introdotta dal d.l. n. 131/2024 e la legittimità della gara sotto molteplici profili.
Il Comune eccepiva l’inammissibilità per violazione del giudicato e del ne bis in idem rispetto alla sentenza del Consiglio di Stato che aveva imposto l’avvio delle gare, per omessa impugnazione degli atti presupposti e per difetto di notifica all’AGCM. Nel corso del giudizio interveniva l’aggiudicazione, con proroga delle concessioni in essere sino al 15 settembre 2025. La ricorrente, risultata aggiudicataria di un lotto, dichiarava il sopravvenuto difetto di interesse, mantenendo la sola censura sul termine residuo della concessione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Gli atti impugnati non sono mere esecuzioni del giudicato: l’attuazione della sentenza richiedeva un’attività amministrativa nuova, non predeterminata nel contenuto, pienamente sindacabile. La delibera di indirizzo e le determinazioni di avvio della gara non erano immediatamente lesive, secondo il consolidato orientamento richiamato (TAR Milano, Sez. IV, n. 853 del 2023; Cons. Stato, Sez. V, n. 7987 del 2021). Quanto all’AGCM, l’art. 41, co. 2, cod. proc. amm. impone la notifica all’amministrazione che ha emesso l’atto e ad almeno un controinteressato; l’Autorità non riveste tale qualità (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6153 del 2014).
Preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, il Collegio dichiara l’improcedibilità parziale ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4488 del 2024), escludendo la domanda sulla durata residua della concessione, che non è incompatibile con l’aggiudicazione e resta meritevole di tutela.
Nel merito, il Collegio ritiene che la proroga legislativa operi anche per le concessioni fatte oggetto di proroga tecnica sino al 31 dicembre 2024, come quella della ricorrente. La norma richiama espressamente le concessioni “in essere” sulla base di proroghe o rinnovi. Quanto alla asserita necessità di disapplicazione per contrasto con il diritto UE, il Collegio dissente dall’orientamento che la sostiene (TAR Liguria, Sez. I, n. 869 del 2024; TAR Liguria, Sez. I, n. 183 del 2025).
La proroga non è generalizzata e automatica sino al 2027: il termine del 30 settembre 2027 opera come limite massimo, essendo consentita l’anticipata cessazione in caso di conclusione delle gare. La norma è teleologicamente legata all’obbligo di svolgere le procedure competitive e si qualifica come proroga tecnica, compatibile con l’ordinamento comunitario. La stessa sentenza del Consiglio di Stato presupposta alla vicenda ne conferma la compatibilità. Disapplicarla impedirebbe l’esercizio delle concessioni senza alcun vantaggio concorrenziale.
Analoga conclusione vale per l’art. 4, co. 7, l. 118/2022, che legittima l’occupazione dell’area da parte del concessionario uscente fino alla stipula dell’atto regolatorio. Il Comune avrebbe dovuto estendere la concessione non sino al 15 settembre 2025, ma sino alla stipula dei nuovi atti. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti nei limiti dell’interesse, con annullamento in parte qua e compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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