Ricostruzione carriera pubblico impiego onere prova quantità lavoro prestato (TAR Abruzzo n. 121 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza e di esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla ricostruzione di un rapporto di pubblico impiego, la condanna generica al pagamento del trattamento economico non contiene un quantum determinato, che presuppone l’accertamento del lavoro effettivamente svolto. Spetta al dipendente, o ai suoi eredi, provare le circostanze concrete che hanno caratterizzato lo svolgimento del servizio e la quantità del lavoro prestato, non essendo sufficienti le tabelle di calcolo della rivalutazione dei crediti di lavoro, prive di valore probatorio sul punto. In difetto di tale dimostrazione, la domanda di rideterminazione degli emolumenti è rigettata, al fine di evitare un indebito arricchimento del lavoratore.

Il Fatto

Una pronuncia del Consiglio di Stato aveva accertato la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego continuativo tra un dipendente e un Comune, condannando l’ente a corrispondere il trattamento economico conseguente alla ricostruzione giuridica ed economica del servizio e a regolarizzare la posizione previdenziale e pensionistica. Il Comune aveva poi qualificato quel rapporto come a tempo parziale e quantificato le spettanze sulla scorta di una relazione tecnica, adottando una deliberazione di Giunta che il dipendente impugnava davanti al TAR, chiedendo anche la condanna dell’ente al pagamento delle somme dovute.

Dopo una sentenza parziale che aveva incaricato il Ragioniere Capo della Provincia di redigere una relazione quantificativa, e dopo una declaratoria di estinzione del giudizio per tardiva istanza di fissazione dell’udienza, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello dell’erede e rimetteva la causa al giudice di primo grado. Riassunto il ricorso, la controversia approdava alla decisione sul merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di non dover rilevare il difetto di interesse, stante l’evidente infondatezza del ricorso: la deliberazione impugnata era già stata annullata dal Co.Re.Co. e la successiva deliberazione di Giunta, sostanzialmente riproduttiva, non è stata impugnata per vizi propri. In applicazione del principio di effettività della tutela, il TAR decide quindi nel merito, richiamando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego secondo la disciplina antecedente alla riforma di cui all’art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/1998, applicabile ratione temporis, e qualificando l’azione di accertamento come comunque esercitata.

Il nodo centrale è la quantificazione. La sentenza parziale aveva incaricato il Ragioniere Capo di una dettagliata relazione, che aveva ricostruito emolumenti stipendiali, indennità e progressione economica sulla base di un orario “normale” di servizio, indicando la somma dovuta. L’esperto aveva però sottolineato la possibilità di ridurre quella somma in base al servizio effettivamente prestato, non incidendo l’astratta qualificazione a tempo pieno o parziale.

Il Collegio richiama la decisione del Consiglio di Stato secondo cui il giudicato “non contiene… la condanna a un quantum determinato, che presuppone l’accertamento del lavoro effettivamente svolto”. Da qui la conclusione che la parte ricorrente non ha assolto l’onere di provare le circostanze concrete del servizio e la quantità del lavoro prestato nell’ufficio dello stato civile.

La Corte distingue nettamente qualità e quantità della prestazione: la prima può desumersi dalla continuità nello svolgimento delle mansioni, la seconda non è ricavabile dagli atti di causa. La ricorrente avrebbe dovuto dimostrare un impegno superiore a quello già retribuito mediante le somme stanziate con le deliberazioni di conferimento e rinnovo dell’incarico. Né la produzione delle tabelle del consulente di parte colma la lacuna, poiché anch’esse, come quelle dell’esperto nominato dal Tribunale, non contengono alcun elemento probatorio sulla quantità del lavoro.

La domanda di quantificazione degli emolumenti è quindi rigettata e il ricorso respinto. Le complesse e diuturne vicende giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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