Penalità di mora non dovuta se il credito è esiguo (TAR Abruzzo n. 122 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina l’esatta esecuzione del giudicato che condanni l’amministrazione al pagamento degli interessi legali e del maggior danno da svalutazione monetaria sulle somme indebitamente trattenute, quando l’inadempimento perduri e l’amministrazione non assolva all’onere probatorio sull’avvenuto adempimento. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. ha funzione sanzionatoria dell’inadempimento e mira all’effettività della tutela, ma soggiage alla verifica dei limiti negativi della manifesta iniquità e delle altre ragioni ostative. La comminatoria va esclusa, come manifestamente iniqua, quando la natura e l’esiguità del credito residuo e la fissazione di un congruo termine per l’adempimento rendono la misura sproporzionata rispetto allo scopo, non ravvisandosi il pericolo di un significativo ritardo imputabile all’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente scolastico, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a rimborsargli le trattenute mensili indebitamente operate sulla retribuzione, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione secondo gli indici FOI, con condanna alle spese. Il dispositivo, munito di formula esecutiva, era stato notificato alle amministrazioni; la sentenza, non appellata, era divenuta definitiva.
Lamentando l’inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità o inefficacia degli atti elusivi, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Nel corso del giudizio il Ministero ha corrisposto le spese di lite e, successivamente, la sorte capitale; è rimasto insoluto il pagamento degli accessori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato il ricorso come in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione alla condanna al pagamento della sorte capitale e delle spese di lite, essendo intervenuto il pagamento in pendenza di giudizio.
Nel resto il ricorso è fondato. Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm.: il perdurante inadempimento delle amministrazioni debitrici, limitatamente agli accessori; il passaggio in giudicato della sentenza per mancata impugnazione nel termine semestrale dell’art. 327 cod. proc. civ., attestato dalla cancelleria della Corte di Appello; il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del dispositivo in forma esecutiva.
Ha quindi ordinato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, soggetto attuatore delle trattenute, di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni, corrispondendo gli interessi al tasso legale e, ove la svalutazione secondo gli indici FOI superi il tasso legale, il maggior danno da diminuzione del valore del credito. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un’eventuale persistenza dell’inadempimento, non essendo necessaria allo stato per l’esiguità del credito e l’agevole liquidazione.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di penalità di mora. Richiamando la funzione sanzionatoria dell’istituto e i limiti elaborati da Cons. Stato, Adunanza plenaria n. 7 del 2019 e n. 15 del 2014, ha ritenuto che la natura e l’esiguità del credito residuo, unitamente al congruo termine assegnato, escludano in via prognostica un significativo ritardo imputabile all’amministrazione. La misura coercitiva sarebbe risultata manifestamente iniqua e sproporzionata rispetto allo scopo.
Nota della Redazione
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