Convalida degli atti regionali in materia di bonifica e incompetenza relativa (TAR Toscana n. 1231 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La convalida di un atto adottato da un’amministrazione diversa da quella che ne assume la titolarità non integra difetto assoluto di attribuzione e non determina la nullità del provvedimento, ma configura un vizio di incompetenza relativa, sanabile. La nullità per carenza di potere in astratto ricorre solo quando l’amministrazione eserciti un potere che nessuna norma le attribuisce, in materia del tutto estranea alla sfera dei suoi interessi. La disciplina transitoria che prevede il subentro delle Province nei procedimenti in corso e la convalida degli atti già posti in essere dalla Regione, in applicazione del principio di conservazione dell’attività amministrativa, opera anche per gli atti già adottati e non solo per i procedimenti pendenti. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l) e p), Cost.
Il Fatto
La società ricorrente, produttrice dei fertilizzanti Natifert 40 e Carbocal, impugna il decreto con cui la Regione Toscana, all’esito delle indagini di ARPAT, ha individuato i soggetti responsabili di una potenziale contaminazione di terreni agricoli e ha ordinato ai responsabili la presentazione di un piano di caratterizzazione ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006.
Nelle more del giudizio, la Regione eccepisce il trasferimento delle funzioni in materia di bonifica alle Province e l’adozione, da parte dell’Ufficio comune bonifiche, di un decreto di convalida del provvedimento regionale. La ricorrente propone motivi aggiunti avverso tale atto di convalida, deducendo il difetto assoluto di competenza e la violazione del termine ragionevole di dodici mesi di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto l’improcedibilità del ricorso principale, superato dal provvedimento di convalida, e concentra l’esame sui motivi aggiunti.
Quanto alla prima censura, il Tribunale richiama la ricostruzione normativa già svolta in precedenti pronunce. La sentenza della Corte costituzionale n. 129/2019 ha dichiarato illegittime le norme regionali che avevano trasferito alla Regione competenze già esercitate dalle Province; la successiva legge regionale n. 31/2023 ha previsto il subentro delle Province e la convalida degli atti già posti in essere dalla Regione. Secondo il Collegio, il difetto assoluto di attribuzione ricorre solo in caso di carenza di potere in astratto, quando l’amministrazione eserciti un potere che nessuna norma le attribuisce e in materia del tutto estranea ai suoi interessi.
Nel caso concreto, la Regione non era affatto spogliata di competenze in materia di bonifica: il primo comma dell’art. 244 del d.lgs. n. 152/2006 le demanda la comunicazione dell’accertamento della contaminazione, e ulteriori disposizioni le attribuiscono specifici provvedimenti. Il vizio è dunque di incompetenza relativa, sanabile con la convalida.
Il Tribunale esclude poi che la norma transitoria si applichi ai soli procedimenti in corso: il testo dell’art. 28-quinquies della legge regionale n. 25/1998 prevede il subentro e la convalida in modo disgiuntivo e aggiuntivo, e il termine “atti” comprende tanto i provvedimenti quanto gli atti endoprocedimentali. La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente infondata.
Nel merito, il Collegio respinge le censure tecniche sulla caratterizzazione e sui prelievi di ARPAT, ritenuti conformi al D.M. 13 settembre 1999 e alle regole dell’arte, e quelle sull’asserito uso corretto dei fertilizzanti, posto che le prescrizioni del produttore presentavano i prodotti come non rischiosi sotto il profilo ambientale. Il ricorso per motivi aggiunti è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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