Emersione dal lavoro irregolare: ricettazione ostativa solo se aggravata (TAR Toscana n. 1226 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, la norma distingue due ipotesi: le condanne per i reati elencati alla lettera c) del comma 10 impediscono l’accesso al beneficio in modo vincolato e automatico; le condanne per reati diversi non sono di per sé ostative e consentono l’esclusione solo ai sensi della lettera d), previa valutazione di pericolosità sociale svolta in concreto e in termini attuali. La ricettazione rientra tra i reati automaticamente ostativi esclusivamente nell’ipotesi aggravata di cui all’art. 648, primo comma, secondo periodo, cod. pen., richiamata dall’art. 380, comma 2, lett. f-bis), cod. proc. pen.. I precedenti penali non ostativi costituiscono elementi da valutare, ma non esauriscono il giudizio di pericolosità e non possono fondare un diniego automatico. Il provvedimento che applichi l’automatismo a fattispecie non contemplate dalla lettera c) è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Una datrice di lavoro presentava in data 23 giugno 2020 istanza di emersione ex art. 103 del D.L. n. 34/2020 in favore di un lavoratore irregolare di nazionalità senegalese. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Firenze rigettava l’istanza con decreto del 22 maggio 2023, richiamando numerose segnalazioni di polizia e diverse condanne riportate dal lavoratore per ricettazione e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ritenute espressive di elevata pericolosità sociale ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c) e d).
Il lavoratore impugnava il diniego davanti al TAR Toscana, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: le condanne, risalenti al periodo 2008-2011, non avevano portata ostativa automatica e la pericolosità andava accertata in concreto e in termini attuali. Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo la reiezione. La domanda cautelare era accolta; all’udienza del 13 marzo 2024 il Collegio disponeva istruttoria per ricostruire esattamente i precedenti penali, cui le parti ottemperavano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la struttura dell’art. 103, comma 10, del D.L. n. 34/2020. La lettera c) elenca i reati la cui condanna preclude l’emersione in modo automatico, richiamando quelli previsti dall’art. 380 cod. proc. pen. e i delitti contro la libertà personale, quelli inerenti agli stupefacenti, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, allo sfruttamento della prostituzione. La lettera d) consente invece l’esclusione dello straniero considerato una minaccia per l’ordine pubblico, sulla base di una valutazione da svolgersi in concreto e in termini di attualità, della quale l’Amministrazione deve dare conto in motivazione.
Passando alle condanne in atti, il TAR rileva che il reato di cui all’art. 474 cod. pen. non è compreso tra le fattispecie automaticamente ostative. Quanto alla ricettazione, il Collegio osserva che l’art. 380, comma 2, lett. f-bis), cod. proc. pen. la contempla solo «nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale». Diviene quindi decisivo verificare se le condanne genericamente indicate nel provvedimento riguardino l’ipotesi aggravata.
La documentazione prodotta in fase istruttoria consente al Collegio di accertare la mancata applicazione dell’aggravante di cui all’art. 648, primo comma, secondo periodo, cod. pen. nelle sentenze di condanna emesse dal giudice penale. Anche per la ricettazione, dunque, difetta la fattispecie di reato automaticamente ostativo prevista dalla lettera c).
Nessuna delle condanne rientra quindi tra quelle descritte dalla lettera c): la disposizione risulta erroneamente richiamata nel provvedimento impugnato, potendo applicarsi esclusivamente la lettera d). Quest’ultima, precisa il TAR, non consente di far discendere la reiezione dell’istanza in modo automatico dai precedenti penali non ostativi: questi sono elementi da considerare, ma non esauriscono il giudizio di pericolosità.
Nel caso concreto l’Amministrazione ha motivato la pericolosità sociale unicamente sui precedenti penali, applicando l’automatismo della lettera c) a fattispecie che richiedevano la valutazione attuale e concreta della lettera d), del tutto pretermessa. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e nuovo esame dell’istanza da parte dell’Amministrazione. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda fattuale; al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è liquidato l’onorario di euro 1.600,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza