Proposta transattiva di ERS su area diversa non vincola il Comune (Cons. Stato n. 3191 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione negativa espressa dall’Amministrazione comunale su una proposta transattiva che preveda la realizzazione della quota di edilizia residenziale sociale su un’area adiacente, e non all’interno del compendio oggetto dell’intervento, non integra contraddittorietà rispetto agli esiti di un incontro meramente interlocutorio. Il Comune conserva la piena facoltà di non accettare una proposta siffatta, che non rispetta la prescrizione delle NTA al Piano delle regole. La decisione di non ritenere satisfattiva la soluzione alternativa appartiene al merito amministrativo e non è sindacabile in presenza di profili di manifesto errore o palese irragionevolezza. La motivazione è congrua quando richiama il contenuto della proposta e le disposizioni del PGT, restando irrilevante che il provvedimento sia adottato da un Ufficio diverso da quello presente alla riunione, purché competente.
Il Fatto
La società appellante, subentrata nella gestione di un fondo proprietario di un’area milanese oggetto di un intervento edilizio, aveva proposto all’Amministrazione comunale una definizione stragiudiziale del contenzioso pendente sulla quota di riserva del 35% della s.l.p. per scopi di ERS. La soluzione prospettata consisteva nella realizzazione, su un’area immediatamente confinante con il compendio, di una residenza convenzionata per studenti universitari, assicurando una s.l.p. superiore alla dotazione di ERS generata dall’intervento principale.
Il Comune comunicò l’esito negativo della valutazione di fattibilità della proposta. Il TAR Lombardia, con la sentenza appellata, respinse il ricorso, escludendo la contraddittorietà dell’azione amministrativa e ritenendo congrua la motivazione. La società ha proposto appello, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la dedotta contraddittorietà tra il provvedimento negativo e gli esiti dell’incontro del 20 febbraio 2019. Gli esiti di tale riunione sono meramente interlocutori e non idonei a inficiare la legittimità della determinazione assunta dall’Ufficio competente. L’Amministrazione, in quella sede, non assunse alcun preciso obbligo nei confronti della società, rinviando a un eventuale ulteriore esame politico e urbanistico, evidentemente non risolutivo della vicenda nella direzione auspicata.
Quanto al secondo motivo, il Consiglio di Stato riconosce in capo al Comune la piena facoltà di non accettare una proposta sostanzialmente transattiva che implicava non il riconoscimento della quota ERS all’interno del medesimo compendio progettato, come prescritto dall’art. 11.4 delle NTA, ma la realizzazione di opere su un terreno adiacente e dunque al di fuori del complesso in via di edificazione.
La valutazione negativa risulta congruamente motivata attraverso il riferimento al contenuto della proposta e alle disposizioni del PGT. Essa è immune dalle doglianze di difetto di istruttoria e di travisamento dei presupposti. La legittimità della decisione non è inficiata né dall’emissione da parte di un Ufficio diverso da quello presso cui si era svolta la riunione, comunque pienamente competente a provvedere, né dal mancato riferimento all’incontro nel provvedimento.
La scelta di non ritenere satisfattiva la soluzione alternativa e di non accettare la proposta transattiva appartiene al merito delle scelte demandate all’Amministrazione. Non presenta profili di manifesto errore o palese irragionevolezza e non è sindacabile in questa sede, né sostituibile con le determinazioni auspicate dal privato come più vantaggiose per il suo interesse e per l’interesse pubblico.
L’appello è pertanto integralmente respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.