Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 1242 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, informato al principio dispositivo, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. In tale fase la parte può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio, provocando la doverosa presa d’atto del giudice. Il collegio non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla dichiarazione resa.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato l’aggiudicazione definitiva di una gara per la realizzazione di una cittadella dello sport, unitamente agli atti presupposti e alla lex specialis, chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno, con disponibilità al subentro ai sensi dell’art. 121 e ss. cod. proc. amm.

In vista dell’udienza pubblica la società ha depositato una nota con cui ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, avendo ottenuto l’aggiudicazione di nuove commesse che assorbono la sua capacità organizzativa e produttiva e rendono inattuale l’interesse economico-sostanziale originariamente perseguito. La causa è stata poi trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione proveniente dalla parte ricorrente e la qualifica come esercizio della facoltà di rinuncia alla definizione nel merito del giudizio. Il punto di diritto ruota attorno ai limiti temporali di tale disponibilità: essa permane integra fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione.

Il giudice amministrativo, una volta investito della dichiarazione, non può procedere d’ufficio né sostituire la propria valutazione a quella della parte sull’interesse ad agire. L’esito è quindi una pronuncia vincolata, di mero recepimento della volontà espressa dalla ricorrente.

Il percorso argomentativo si fonda sul principio dispositivo che governa il processo amministrativo e trova conforto nel richiamo a Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023 e a Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 7816/2022, citati a sostegno della doverosa presa d’atto.

Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La peculiarità della vicenda e l’esito in rito giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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