DASPO per fumogeni è misura preventiva basata su pericolo concreto ex ante (TAR Sicilia n. 1245 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il DASPO di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989 costituisce misura di prevenzione e non sanzione: il suo presupposto non è la commissione di un reato, ma una situazione di pericolosità sociale. È sufficiente il pericolo di lesione dell’ordine e della sicurezza pubblica, non richiedendosi l’accertamento di una lesione effettiva. La fattispecie di cui all’art. 6-bis della legge n. 401/1989 è reato di pericolo concreto: la pericolosità della condotta va accertata ex ante, secondo il criterio della prognosi postuma, al momento e nel luogo in cui la condotta è tenuta, e non ex post. Il provvedimento questorile è congruamente motivato quando dà conto del concreto pericolo per le persone e per la circolazione stradale in relazione allo specifico luogo dei fatti. Il DASPO non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, stante l’urgenza connaturata alla sua funzione preventiva.
Il Fatto
Il Questore di Catania adotta nei confronti del ricorrente il DASPO, con divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di un anno. Il provvedimento si fonda su una condotta tenuta in occasione del transito della squadra avversaria nei pressi del casello A18 di Giarre: il ricorrente, insieme ad altri tifosi, dopo aver occupato la sede stradale, accendeva numerosi fumogeni, creando una fitta coltre di fumo e un concreto pericolo per le persone e le auto in transito, con nocumento alla circolazione.
Il destinatario impugna la misura davanti al TAR Sicilia, deducendo il travisamento dei fatti e l’insussistenza dei presupposti, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’illegittimità del DASPO fondato sulla sola denuncia per il reato di cui all’art. 6-bis e, infine, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. La domanda cautelare è respinta, e l’ordinanza non viene impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio tratta congiuntamente i primi tre motivi, che investono presupposti e motivazione. L’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 401/1989 consente al Questore di disporre il divieto nei confronti di chi risulti denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all’art. 6-bis. Nel caso concreto il presupposto è il deferimento per l’uso di fumogeni in modo da creare concreto pericolo per le persone.
La norma incriminatrice configura una tipica fattispecie di reato di pericolo. L’uso dei fumogeni “in modo pericoloso” rispetto all’incolumità è condizione modale della condotta e va valutata in relazione al momento in cui la stessa è tenuta, secondo il criterio della prognosi postuma. Il DASPO, del resto, è misura di prevenzione e non richiede l’accertata lesione, essendo sufficiente il pericolo di lesione dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Il provvedimento risulta congruamente motivato. Dall’annotazione di P.G. e dai fotogrammi allegati emerge in modo univoco l’utilizzazione dei fumogeni su una strada pubblica aperta al transito. La prognosi di pericolo, riferita allo specifico luogo e alla riduzione di visibilità determinata dalla coltre di fumo, è immune dalle censure, tanto più in presenza di assembramenti che possono degenerare.
Le circostanze valorizzate dal ricorrente — strada sgombra da auto e passanti — non appaiono pienamente rispondenti ai filmati e potrebbero rilevare solo se il pericolo dovesse accertarsi ex post, ciò che non è. Irrilevante è anche la qualificazione della condotta come esternazione festosa del tifo, poiché la valutazione dell’Amministrazione non è sostituibile con le considerazioni personali del ricorrente, e la pericolosità è ravvisata rispetto alle persone e alle auto in transito, non a possibili scontri tra tifoserie.
Quanto alla partecipazione procedimentale, il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui il DASPO non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità connaturate alla natura preventiva del provvedimento (Cons. Stato, Sez. III, n. 7945 del 2021; Cons. Stato, Sez. III, n. 8381 del 2022). Il ricorso è pertanto respinto, con spese compensate per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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