Atto meramente confermativo e difetto di interesse all’impugnazione (TAR Sardegna n. 233 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’amministrazione ribadisce prescrizioni già impartite con un precedente provvedimento, senza nuova istruttoria e senza rinnovata ponderazione degli interessi, costituisce atto meramente confermativo e non è autonomamente lesiva. Il ricorso proposto avverso tale atto è inammissibile per carenza di interesse, dovendosi il pregiudizio ritenersi già arrecato dal provvedimento presupposto, non tempestivamente impugnato. Il preannuncio dell’attivazione del procedimento sanzionatorio e delle conseguenze penali in caso di inottemperanza ha valore meramente endoprocedimentale e non è immediatamente lesivo, essendo le misure prospettate solo in via eventuale. La distinzione tra conferma in senso proprio e atto meramente confermativo si fonda sulla presenza o meno di un riesame della fattispecie concreta.

Il Fatto

La società ricorrente era titolare di una concessione mineraria temporanea per argille refrattarie, ricadente nel territorio di un comune sardo. A seguito di segnalazioni dell’amministrazione comunale, il servizio regionale delle attività estrattive aveva prescritto l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza e riabilitazione ambientale dell’area mineraria. Successivamente, con un provvedimento del 2016, la Regione aveva imposto una serie di interventi di messa in sicurezza d’emergenza, propedeutici al progetto di recupero ambientale presentato dalla società nel 2012.

Dopo un ulteriore sollecito del 2018 e il contraddittorio instaurato dalla concessionaria, che contestava l’esistenza di qualsiasi obbligo in capo a sé, la Regione adottava la nota dell’11 giugno 2018, con cui invitava all’ottemperanza alle prescrizioni del 2016 e del 2018, preannunciando l’attivazione del procedimento ex art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 e l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 674 e 686 del D.P.R. n. 128/1959. La società impugnava tale nota e, in via derivata, gli atti presupposti. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza dell’11.10.2018.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare il contraddittorio, disponendo l’estromissione del Ministero della Cultura e della Soprintendenza per difetto di legittimazione passiva. Nessun provvedimento degli stessi era stato impugnato, né alcuna attività degli stessi censurata: il gravame attiene unicamente agli atti del servizio regionale in relazione al rapporto concessorio.

Nel merito, il ricorso è inammissibile. La nota impugnata è priva di valore provvedimentale: l’amministrazione si è limitata a rispondere alle contestazioni della ricorrente e a reiterare l’invito all’ottemperanza di quanto prescritto nel 2016 e nel 2018, entrambi non tempestivamente gravati. La comunicazione assume portata meramente confermativa e carattere interlocutorio rispetto all’adozione delle iniziative sanzionatorie.

Il Tribunale richiama la distinzione elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, citando Cons. Stato, Sez. V, n. 2447 del 2020, n. 2260 del 2020 e n. 7655 del 2019, oltre a Cons. Stato, Sez. IV, n. 2035 del 2020 e Sez. II, n. 3746 del 2020. La conferma in senso proprio presuppone un riesame della fattispecie concreto con nuova istruttoria o rinnovata ponderazione degli interessi; l’atto meramente confermativo si limita a ripetere la precedente volontà, senza sostituire l’atto confermato. Nel caso concreto manca qualsiasi nuovo apprezzamento dei fatti: la nota non apporta elementi aggiuntivi e non arreca autonoma lesione.

Quanto al preannuncio sanzionatorio, la nota ha valore endoprocedimentale. Le conseguenze pregiudizievoli sono prospettate solo in via eventuale, per l’ipotesi di omessa spontanea esecuzione, e difettano quindi di attualità lesiva. Il Collegio richiama sul punto TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 4281 del 2020 e osserva come la stessa ricorrente qualifichi l’avviso come atto interlocutorio, rispetto al quale la tutela è stata attivata a scopo cautelativo. Neppure l’obbligo di rifacimento del fondo stradale conferisce carattere provvedimentale alla nota, poiché le relative prescrizioni risalgono al provvedimento del 2016 e la società ne aveva dato piena accettazione con la propria nota del 2017.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese in ragione della decisione in rito e dei profili peculiari della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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