Obbligo di provvedere sull’accreditamento RSA anche in assenza della ricognizione del fabbisogno (TAR Puglia n. 1255 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990, la pubblica amministrazione è tenuta a concludere con provvedimento espresso il procedimento amministrativo, tanto se a iniziativa di parte quanto se a iniziativa d’ufficio. Il privato può chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere, con eventuale verifica della fondatezza della pretesa sostanziale, ex art. 31, comma 3, c.p.a.. L’omessa adozione di un atto di programmazione, come la ricognizione del fabbisogno di accreditamento, non giustifica l’inerzia sull’istanza del privato, perché diversamente l’amministrazione eluderebbe un obbligo grazie all’inadempimento di un altro. Il giudice assegna un termine certo per provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una RSA autorizzata all’esercizio. Con la delibera di G.R. n. 880/2023 la Regione Puglia ha disciplinato gli accreditamenti sul fabbisogno residuo, ammettendo a presentare istanza, entro il bimestre 1° luglio – 31 agosto 2023, le strutture in esercizio a una certa data e quelle già autorizzate. La ricorrente ha presentato istanza il 4 luglio 2023 per venti posti letto di RSA di mantenimento.

Dopo circa dieci mesi senza alcun riscontro, la società ha proposto ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, chiedendo anche la ricognizione del fabbisogno residuo e la nomina di un commissario ad acta. Costituitasi la Regione, in camera di consiglio ne ha chiesto il rinvio, dichiarando di avere avviato l’istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il giudice respinge l’istanza di rinvio. La nota con cui la Regione comunica l’avvio dell’istruttoria non indica alcun termine di conclusione: non vi sono ragioni per concedere di fatto una dilazione senza certezza dei tempi. È invece doveroso assegnare una scadenza certa all’amministrazione.

Nel merito, il ricorso è ammissibile e fondato. L’art. 2 legge n. 241/1990 impone di concludere espressamente il procedimento, anche sulle domande manifestamente infondate o inammissibili, salvo il solo caso di riesame di provvedimenti inoppugnabili e di estensione soggettiva del giudicato. Il privato può azionare l’obbligo ex art. 31, comma 3, c.p.a. nei procedimenti a iniziativa di parte e, in quelli officiosi, ove sia titolare di una posizione qualificata. Il procedimento di accreditamento è a iniziativa di parte tanto nell’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992 quanto nell’art. 24 L.R. n. 9/2017 e nella stessa delibera regionale.

Sussiste l’obbligo di provvedere sull’istanza anche se la Regione non ha ancora adottato la ricognizione del fabbisogno disponibile, delegata a una determina dirigenziale. La Regione si è autovincolata a quell’atto con la propria delibera. Anche qualora lo si qualifichi come atto amministrativo generale, la giurisprudenza ammette l’accertamento dell’obbligo di provvedere quando l’omissione impedisca la soddisfazione della pretesa del privato, perché ne blocca la valutazione dell’istanza (tra le altre, Cons. Stato, Ad. plen., n. 1 del 2002 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 7316 del 2020).

L’inadempimento sull’atto ricognitivo non può quindi giustificare l’inadempimento sull’istanza, altrimenti l’amministrazione eviterebbe un obbligo grazie alla violazione di un altro. Quanto ai termini, l’art. 24, comma 3, L.R. n. 9/2017 prevede sessanta giorni per l’avvio dell’istruttoria e novanta per la verifica dei requisiti: centocinquanta giorni complessivi, ovvero centottanta applicando il termine residuale di trenta. Calcolando il dies a quo dalla scadenza del termine per presentare domanda, il procedimento è ormai scaduto.

Il ricorso è accolto. Alla Regione è assegnato un termine di novanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza; decorso inutilmente, è incaricato in via sostitutiva un commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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