Ottemperanza al giudicato e carta docente escludono le astreintes secondo la Sezione (TAR Puglia n. 1279 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il giudicato e la sua notificazione in forma esecutiva, l’Amministrazione che non deduca né provi l’avvenuto adempimento deve essere condannata a dare integrale esecuzione al titolo entro il termine fissato dal giudice. La richiesta di astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non trova accoglimento quando contrasta con la giurisprudenza della Sezione. La nomina del commissario ad acta è riservata all’eventualità di un perdurante inadempimento dopo la scadenza del termine. In caso di parziale reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1318 del 13 aprile 2023, il riconoscimento del diritto a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e la condanna dell’Amministrazione all’accredito di euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023.
La sentenza, notificata il 9 luglio 2023, è passata in giudicato. Decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza formulare difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la condizione di procedibilità. La difesa del ricorrente, con la produzione documentale depositata in ossequio all’ordinanza istruttoria, ha superato ogni dubbio in ordine all’idoneità della notifica in forma esecutiva del titolo. La richiesta condizione risulta pertanto integrata.
Nel merito, il Tribunale rileva che a fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Giudice del lavoro l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni né ha fornito alcuna giustificazione dell’inerzia serbata. Su queste basi ordina al Ministero di dare integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica a cura di parte, se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate nel titolo.
Quanto alla nomina del commissario ad acta, il Collegio la riserva all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo il termine fissato. La scelta si fonda sul comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza, in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione.
La richiesta condanna alle astreintes viene invece respinta, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione richiamata senza ulteriori specificazioni. Le spese di lite sono compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza. Il ricorso è quindi accolto in parte, con ordine di esecuzione e rigetto nel resto.
Nota della Redazione
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