Misure compensative DSA negli esami di terza media e insindacabilità valutativa (TAR Lombardia n. 1321 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, le misure compensative e dispensative previste dal Piano didattico personalizzato devono essere autorizzate dalla commissione e applicate secondo le indicazioni ivi contenute; la loro mancata utilizzazione da parte del candidato non integra violazione degli artt. 2 e 5 della legge n. 170/2010. La valutazione delle prove, espressa mediante l’applicazione delle griglie predeterminate, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica non sindacabile sulla base di opinioni tecniche difformi, salvo che non sia allegata con precisione e supporto probatorio la sussistenza di illogicità, irrazionalità o radicale travisamento dei fatti. L’applicazione delle griglie esaurisce l’obbligo motivazionale a carico della commissione. La censura relativa all’omessa vigilanza dell’Ufficio scolastico regionale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 17/2009, è inammissibile per difetto di interesse ove non si dimostri che l’eventuale ispezione avrebbe inciso sull’esito dell’esame.

Il Fatto

I genitori di un alunno iscritto al terzo anno di una scuola secondaria di primo grado paritaria hanno impugnato il verbale di scrutinio e la scheda personale recanti il mancato superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo. Il figlio, nel corso della seconda media, era stato sottoposto ad accertamenti che avevano diagnosticato un disturbo misto dell’apprendimento; la scuola aveva predisposto un primo PDP e, per l’anno scolastico successivo, un nuovo Piano con ulteriori misure compensative e metodologie di verifica. All’esito degli esami l’alunno riportava la votazione di 5.

I ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: l’erronea attribuzione del voto nella prova di matematica, il mancato impiego delle misure compensative previste dal PDP, le illegittimità della prova orale e l’omessa vigilanza dell’Ufficio scolastico regionale. Hanno chiesto altresì l’ammissione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado e il risarcimento dei danni. La domanda cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione del Ministero, poiché il quarto motivo investe l’attività dell’Ufficio scolastico regionale, difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato. Quanto all’improcedibilità, il Tribunale ritiene di poterne prescindere: il ricorso è infondato nel merito e la domanda risarcitoria impone comunque l’esame dei motivi.

Sulla prima censura la tesi attorea è smentita documentalmente. La griglia definitiva, allegata al verbale del Consiglio di classe, prevede il voto 5 per i punteggi dal 41 e il voto 4 per i punteggi pari o inferiori a 40. La griglia prodotta dai ricorrenti era provvisoria e sostituita da quella applicata in sede d’esame: a fronte di un punteggio di 40, non contestato, non vi è alcun errore di attribuzione.

Quanto alle misure compensative, il verbale della Commissione documenta l’autorizzazione all’uso della calcolatrice e del formulario per la prova di matematica e del pc per italiano, oltre ai tempi supplementari. Lo studente ha scelto di non avvalersi di tali strumenti e ha consegnato il compito prima della scadenza: nessuna violazione della disciplina sui DSA è configurabile.

Sulla prova orale, l’invito ai genitori a non assistere non è provato e non ha rilievo giuridico, poiché la validità dell’esame è attestata dalla commissione e la seduta pubblica non richiede la presenza di testimoni. La difesa della scuola ha inoltre dimostrato che le domande sono rimaste nell’ambito delle mappe concettuali presentate. Sul dedotto difetto di motivazione, il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui i giudizi della commissione sono espressione di discrezionalità tecnica non sindacabile, salvo illogicità o travisamento, nella specie non allegati con rigore probatorio; l’applicazione delle griglie esaurisce l’obbligo motivazionale.

Infine, la censura sull’omessa vigilanza è generica e inammissibile: non è dimostrato l’interesse a censurare la presunta assenza di controlli, né come un’ispezione avrebbe potuto produrre un esito diverso, mancando l’indicazione di gravi carenze organizzative o didattiche. Il rigetto del ricorso travolge la domanda risarcitoria; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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