L’ordine di sgombero è atto vincolato e non richiede avvio del procedimento (TAR Sicilia n. 2365 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di sgombero dell’immobile abusivo, adottato a seguito dell’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, costituisce atto meramente esecutivo rispetto alla sequenza procedimentale a monte e, in quanto atto dovuto e vincolato, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico. Le censure che investono vizi propri dell’ingiunzione di demolizione o del provvedimento di acquisizione sono inammissibili ove tali atti siano divenuti inoppugnabili per decorso dei termini o per giudicato, che copre il dedotto e il deducibile. La presentazione di un’istanza di condono non esitata non rende inefficaci gli atti repressivi già adottati, quando il rigetto implicito della stessa sia stato oggetto di pronuncia passata in giudicato.

Il Fatto

Il Comune di Nicolosi, con determina n. 1 del 9/1/2008, aveva ingiunto ai ricorrenti di demolire opere edificate in assenza di concessione edilizia e dei nulla osta sugli enti preposti ai vincoli di zona. I destinatari impugnarono l’ordine davanti al TAR, che rigettò il ricorso con pronuncia n. 752/08; seguì, nel 2009, l’accertamento di inottemperanza.

Con la successiva determinazione n. 191 del 2023 il Comune ordinò lo sgombero di persone e cose dall’immobile, qualificato come abusivo. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento deducendo, tra l’altro, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la pendenza di un’istanza di condono non esitata, l’estraneità di due di essi alla commissione dell’abuso e la carenza dei requisiti del provvedimento di acquisizione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per difetto di legittimazione e per il giudicato formatosi sugli atti a monte.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto delimitato l’oggetto del giudizio: è impugnata esclusivamente l’ordinanza di sgombero, atto esecutivo dell’ingiunzione di demolizione e del provvedimento di acquisizione gratuita. Questi ultimi sono ormai inoppugnabili, perché sulla pronuncia relativa all’ingiunzione ripristinatoria è sceso il giudicato e il provvedimento di acquisizione non è stato impugnato nei termini, essendo stato notificato almeno a uno dei ricorrenti, come risulta dall’allegato prodotto dagli stessi.

Da questa premessa il Collegio ha fatto discendere l’inammissibilità di tutte le censure che, in modo diretto o indiretto, investono vizi degli atti della fase a monte. Il ricorrente che aveva allegato al ricorso il provvedimento di acquisizione, se davvero non ne avesse ricevuto notifica, avrebbe dovuto impugnarlo in quella sede.

Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato infondato: essendo l’ordine di sgombero atto dovuto e vincolato, non era necessaria alcuna comunicazione di avvio del procedimento. Quanto all’istanza di condono, il Tribunale ne ha rilevato l’assoluta genericità, non essendo indicati data né elementi identificativi; inoltre la stessa istanza era precedente all’ordinanza di demolizione e sul suo rigetto implicito doveva ritenersi sceso il giudicato, che copre il dedotto e il deducibile.

Prive di fondamento sono state ritenute anche le doglianze sull’estraneità degli occupanti: il provvedimento impugnato riguarda meri occupanti privi di titolo di legittimazione, sui quali gravano le conseguenze dell’acquisizione ormai inoppugnabile. Il Collegio ha inoltre osservato che l’interesse specifico alla nuova costruzione, la disponibilità giuridica e di fatto del suolo e i rapporti di parentela depongono per la concorrente responsabilità dei ricorrenti.

Infine, le censure sul difetto di motivazione dell’ordinanza di demolizione sono state dichiarate inammissibili per il divieto del ne bis in idem. In ogni caso, secondo l’orientamento dominante richiamato, l’ordine di demolizione di opere realizzate in assenza di titolo è rigidamente vincolato e non richiede comparazione con gli interessi privati, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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