Esclusione per soglia tecnica e sindacato sulle valutazioni discrezionali (TAR Puglia n. 1328 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle offerte tecniche nelle gare pubbliche costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. La differenza di punteggio attribuita a offerte analoghe in lotti distinti non integra eccesso di potere quando la stazione appaltante dimostri che i lotti presentano caratteristiche tecniche differenziate idonee a giustificare valutazioni divergenti. L’onere di motivazione è soddisfatto dal punteggio numerico attribuito secondo criteri predeterminati nella legge di gara, non essendo imposto un aggravio argomentativo ulteriore in assenza di elementi che lo giustifichino. La doglianza che assuma l’irragionevolezza della valutazione senza contrastare sul piano tecnico le ragioni differenziali addotte dall’amministrazione si fonda su allegazioni apodittiche e indimostrate.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla gara indetta da SArPULIA per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di protesi ortopediche segmento anca per le aziende sanitarie regionali, articolata in quaranta lotti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per il lotto n. 13 l’offerente riportava un punteggio tecnico, prima della riparametrazione, di 41,30/70, inferiore alla soglia di sbarramento di 42/70 prevista dal disciplinare, e veniva esclusa.

Con ricorso principale e successivi motivi aggiunti la società impugnava l’esclusione e, per invalidità derivata, l’aggiudicazione nel frattempo intervenuta. Lamentava in particolare che la propria offerta fosse stata valutata in modo difforme nel lotto n. 13 rispetto al lotto n. 3, pur a fronte di un prodotto analogo, e invocava una motivazione più dettagliata a giustificazione di tale diversità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’impugnazione. In via preliminare precisa che i rilievi contenuti nella memoria conclusionale avverso il punteggio dell’aggiudicataria valgono solo quali argomenti difensivi e non come censure, trattandosi di atto non notificato e quindi privo di valenza impugnatoria. Esclude poi la dedotta mancata contestazione specifica da parte della resistente, atteso che le difese di questa sono dirette a minare alla base l’assunto su cui poggia il ricorso.

Nel merito, il fulcro della decisione è la diversità tecnica dei lotti. Mentre il lotto n. 13 concerne protesi d’anca non cementate a stelo monoblocco retto, il lotto n. 3 riguarda protesi d’anca ibride con stelo cementato. Tale distinzione incide sulle caratteristiche valutabili in base ai criteri comuni, come qualità e affidabilità del sistema, disponibilità delle taglie, variazioni degli accoppiamenti e modularità degli impianti. I criteri, pur comuni, assumono valenze e requisiti specifici in funzione della tecnologia applicata.

Su questa base il Collegio ritiene che la spiegazione fornita dalla stazione appaltante garantisca una logica giustificazione della divergenza valutativa e non risulti confutata dalle allegazioni della ricorrente. Il punto nodale non è dove siano contenute le giustificazioni — se in una successiva relazione riservata o meno — quanto la loro meritevolezza di positivo apprezzamento, che il Tribunale riconosce in presenza di elementi differenziali inconfutati.

La pretesa di una migliore valutazione del prodotto resta quindi fondata su allegazioni apodittiche e indimostrate sul piano tecnico, oltre a porsi in contrasto con i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni tecnico-discrezionali. Caduto l’assunto dell’analogia dei prodotti, l’onere motivazionale è ragionevolmente soddisfatto dal punteggio numerico, senza che sia giustificato alcun aggravio.

Quanto all’argomento relativo al numero di operatori con cui l’accordo quadro può essere concluso, il Collegio lo ritiene privo di rilievo: il ricorso all’accordo quadro non impone di soddisfare l’interesse pubblico con dispositivi che non garantiscano un determinato livello di qualità. La valutazione risponde alla legge di gara e ai dettagliati criteri in essa previsti. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore della stazione appaltante; nulla è disposto per le controinteressate non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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