Ottemperanza estesa agli enti pubblici economici e al decreto ingiuntivo non opposto (TAR Sicilia n. 3743 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rito di ottemperanza è esperibile nei confronti dei consorzi di bonifica, qualificati enti pubblici economici, dovendosi assumere una nozione estensiva di pubblica amministrazione comprensiva degli enti che svolgono attività di impresa. Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato e ha valore di cosa giudicata anche ai fini del ricorso per ottemperanza. Condizione necessaria è che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. Il giudice amministrativo ordina all’ente l’adozione di ogni atto necessario al pagamento entro un termine e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito davanti al TAR Sicilia per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa, sezione lavoro. Con quel provvedimento il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa era stato condannato a pagargli una somma a titolo di accantonamento della quota del 2% della retribuzione, oltre rivalutazione e interessi.
Il titolo era stato dichiarato definitivamente esecutivo e notificato presso la sede dell’ente. Il Consorzio non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione di ambito soggettivo del rito di ottemperanza. Il resistente è un consorzio di bonifica, qualificato ente pubblico economico dalla giurisprudenza richiamata. Secondo il Tribunale, alla luce delle elaborazioni giurisprudenziali comunitarie, deve farsi riferimento a una nozione estensiva di pubblica amministrazione, comprensiva degli enti pubblici economici che svolgono attività di impresa. L’azione di ottemperanza è dunque esperibile.
Il secondo passaggio riguarda il titolo. Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato ed è impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi dell’art. 656 cod. proc. civ. Esso ha quindi valore di cosa giudicata anche ai fini del ricorso per ottemperanza. Il Collegio richiama sul punto una consolidata linea del Consiglio di Stato e della Cassazione.
Il Tribunale precisa però la condizione essenziale: perché il ricorso sia proponibile occorre che il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. Nel caso concreto il titolo è stato dichiarato definitivamente esecutivo con apposito decreto di esecutorietà e notificato presso la sede dell’ente.
Il ricorso è pertanto fondato e viene accolto. Il Collegio dichiara l’obbligo del Consorzio di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza viene nominato commissario ad acta il dirigente generale del Dipartimento dell’Agricoltura regionale, con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 647 c.p.c. – Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente
- Art. 656 c.p.c. – Impugnazioni