Contributi emittenti locali, impugnabili le graduatorie CO.RE.COM entro il termine (TAR Sicilia n. 1329 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali, la ripartizione di competenze tra Ministero dello sviluppo economico e CO.RE.COM regionali configura un procedimento amministrativo soggettivamente complesso in senso stretto, in cui ciascuna amministrazione svolge attività autonoma in rapporto di interdipendenza funzionale. Costituiscono pertanto atti lesivi autonomamente impugnabili le delibere del CO.RE.COM di approvazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva, non già il successivo provvedimento ministeriale di erogazione. Ove il bando non preveda notifiche individuali, la pubblicazione della graduatoria sul Bollettino ufficiale regionale e sul sito istituzionale integra forma di pubblicità legale, con presunzione di conoscenza e decorrenza del termine di impugnazione. Il ricorso proposto oltre il termine è irricevibile, sia nella domanda di annullamento sia in quella risarcitoria.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di emittenti televisive locali, partecipava al bando ministeriale per l’erogazione, per l’anno 2015, dei benefici previsti dall’art. 45, comma 3, legge n. 448/1998 e dal regolamento attuativo di cui al d.m. n. 292/2004. Veniva ammessa con riserva nella graduatoria provvisoria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2017, in ragione di un approfondimento istruttorio richiesto dal CO.RE.COM.
Con delibera n. 13 del 4 maggio 2018 il CO.RE.COM Sicilia approvava la graduatoria definitiva, escludendola per la presunta irregolare posizione contributiva. La società apprendeva l’esclusione solo con la comunicazione ministeriale del 18 dicembre 2018 e proponeva ricorso per l’annullamento degli atti di esclusione, per l’accertamento del diritto al contributo e per il risarcimento del danno. Il Ministero eccepiva, tra l’altro, il difetto di competenza territoriale, l’inesistenza del provvedimento impugnato e la tardività del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo e ripartisce le competenze: ai CO.RE.COM regionali spettano l’accertamento dei requisiti e la redazione della graduatoria, mentre al Ministero restano la definizione dei requisiti mediante bando e l’erogazione delle somme. Su questa base disattende l’eccezione di incompetenza, poiché la lesione lamentata inerisce ad atti di competenza del CO.RE.COM regionale e non del Ministero.
Il Collegio accoglie invece l’eccezione di irricevibilità. Il sistema configura un procedimento amministrativo soggettivamente complesso in senso stretto, in cui le amministrazioni coinvolte svolgono autonoma attività in reciproco rapporto di interdipendenza funzionale nella sequenza bando-graduatoria, volta a un unico fine immediato, restando l’erogazione attività meramente esecutiva del Ministero.
Ne deriva che costituiscono atti lesivi la delibera del 5 dicembre 2016, con le successive rettifiche, di approvazione della graduatoria provvisoria, e la delibera n. 13 del 4 maggio 2018 di approvazione della graduatoria definitiva. Tali atti non sono meri atti endoprocedimentali, ma esito finale di matrice provvedimentale che concretizza la lesione: la società avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente.
Non coglie nel segno la censura sulla mancata comunicazione individuale. Il CO.RE.COM ha pubblicato le graduatorie nella G.U.R.S. n. 22 del 18 maggio 2018 e sul sito istituzionale. Poiché il bando non prevede notifiche individuali né altre forme di pubblicità, le delibere si presumono conosciute con la pubblicazione sul Bollettino regionale e sul sito.
Il ricorso, notificato il 15 febbraio 2019, è pertanto tardivo sia rispetto alla domanda di annullamento, ai sensi dell’art. 29 c.p.a., sia rispetto a quella risarcitoria, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., e va dichiarato irricevibile. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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