Stazione radio base e autorizzazione unica assorbente del titolo edilizio (TAR Puglia n. 1355 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile è subordinata alla sola autorizzazione unica di cui all’art. 87 (ora art. 44) del d.lgs. n. 259/2003, che assorbe anche le verifiche edilizie e urbanistiche, non essendo richiesto il permesso di costruire ex art. 20 del d.P.R. n. 380/2001. Il titolo autorizzativo si perfeziona per silenzio assenso ove, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della domanda, non sia comunicato un provvedimento di diniego. L’amministrazione non può sospendere il titolo già formato senza indicare le gravi ragioni e senza un termine finale certo, a norma dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990. Il divieto comunale di installazione non può fondarsi sulla generica vicinanza a siti sensibili, ma solo sulla misura dell’intensità di potenza del segnale, verificata dall’ARPA ai sensi dell’art. 14 della legge n. 36/2001.
Il Fatto
La società ricorrente, subentrata al gestore originario, chiede l’annullamento dell’ordinanza con cui il Comune ha sospeso l’efficacia dell’istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base e ha ordinato il ripristino dei luoghi.
Il procedimento aveva conosciuto una lunga sequenza di sospensioni e richieste integrative, seguite da parere edilizio e urbanistico favorevole, proposta di autorizzazione paesaggistica, parere favorevole della Soprintendenza, autorizzazione paesaggistica e autorizzazione sismica. Dopo la comunicazione di inizio lavori, il Comune ha adottato il provvedimento impugnato. L’amministrazione non si è costituita e non ha dato seguito all’ordine istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dal primo motivo. L’ordinanza presuppone erroneamente che l’impianto richieda un permesso di costruire, mentre esso è sottoposto unicamente all’autorizzazione unica ex art. 87 (ora art. 44) del d.lgs. n. 259/2003, che assorbe le verifiche edilizie e urbanistiche. La giurisprudenza richiamata (TAR Campania, Napoli, n. 5760 del 2023) esclude la legittimità di richieste comunali di titoli ulteriori.
Il provvedimento è inoltre contraddittorio laddove nega il rilascio di un atto espresso di autorizzazione: nel caso concreto il titolo si era perfezionato per silenzio assenso ai sensi dell’art. 87, comma 9 (ora art. 44, comma 10), essendo decorsi più di novanta giorni dalla domanda e dagli atti endoprocedimentali favorevoli. L’ordinanza risulta quindi incompatibile con un titolo già formato e non annullato, nonché con i pareri resi in corso di procedimento. Il parere tecnico esterno richiamato dal Comune è stato opposto solo con l’atto impugnato, quando il titolo era già perfezionato.
Ulteriore profilo di illegittimità riguarda la sospensione a tempo indeterminato del titolo, adottata senza indicare le gravi ragioni richieste dall’art. 21-quater della legge n. 241/1990. Il Consiglio di Stato (Sez. II n. 1780 del 2025) ammette la sospensione cautelare in autotutela solo con gravi motivi e con termine finale certo.
Il parere dell’8 marzo 2023 si fonda su una generica vicinanza a due plessi scolastici, ma il Comune può vietare l’installazione solo con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, non in ragione di una distanza arbitraria. La condizione sanitaria è la misura dell’intensità di potenza del segnale, verificata dall’ARPA, che nel caso ha attestato il rispetto dei limiti previsti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003.
Quanto alla richiesta di delocalizzazione, essa presuppone un’esito dell’analisi tecnica ambientale e la scadenza del contratto sui suoli, entrambi insussistenti. Il Collegio rileva infine il comportamento processuale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm. e accoglie il ricorso, annullando l’ordinanza, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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