Danno da illegittima estromissione non in re ipsa ma da allegare (Cons. Stato n. 1357 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale dell’atto che interrompe il rapporto di impiego pubblico non ne determina l’automatico ripristino ad ogni effetto, ma costituisce la premessa per la ricostruzione della posizione del dipendente, che l’Amministrazione deve attuare con specifici provvedimenti in ottemperanza. La tutela risarcitoria per il danno derivante dai provvedimenti espulsivi annullati presuppone un pregiudizio non già regolato o assorbito dagli atti adottati in esecuzione del giudicato e non precluso dal successivo assetto del rapporto, consolidatosi in sede esecutiva e giurisdizionale. Il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa, neppure quando discenda dalla violazione di diritti fondamentali della persona, e deve essere sempre allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato nella Marina militare come volontario in ferma breve, è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare per una patologia oncologica. L’Amministrazione ha disposto il proscioglimento dalla ferma breve e il collocamento in congedo assoluto con decorrenza dal 26 ottobre 2005.
Il TAR Lazio ha annullato quei provvedimenti. In esecuzione, il Ministero della Difesa ha riammesso l’interessato in servizio ai soli fini matricolari e, con un secondo decreto, anche ai fini amministrativi, ma limitatamente al periodo fino alla scadenza del quarto anno di ferma breve. Il ricorso straordinario proposto avverso tali decreti si è concluso con declaratoria di cessata materia del contendere e di inammissibilità della pretesa di estendere gli effetti fino alla riassunzione in servizio permanente effettivo. Il TAR ha quindi respinto la domanda risarcitoria; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta il rapporto tra giudicato di annullamento e pretesa risarcitoria nel pubblico impiego. Per il personale in regime di diritto pubblico, l’annullamento dell’atto interruttivo non comporta il ripristino automatico del rapporto: poiché lo stato giuridico ed economico è conformato da atti autoritativi, gli effetti ripristinatori devono tradursi in corrispondenti determinazioni amministrative.
Ne deriva che il risarcimento presuppone un pregiudizio non già regolato o assorbito dagli atti di ottemperanza e non precluso dal successivo assetto del rapporto. Nel caso concreto, la ricostruzione della posizione è avvenuta con due decreti, qualificati come completa ottemperanza, limitati al periodo della ferma breve. La domanda di estendere gli effetti oltre tale perimetro è stata dichiarata inammissibile in sede di ricorso straordinario, perché introdotta con motivi aggiunti.
Pertanto la scelta dell’Amministrazione di non riconoscere effetti oltre la scadenza del quarto anno di ferma si è stabilizzata e non è più sindacabile. La domanda di danno patrimoniale, volta a ottenere gli emolumenti del periodo successivo, si configura come strumento per conseguire in via mediata l’estensione degli effetti economici già definita in sede esecutiva. La perdita delle retribuzioni non deriva direttamente dal provvedimento annullato, ma è la proiezione economica di un assetto del rapporto privo di riconoscimento per quel periodo.
Quanto al danno non patrimoniale, la Corte ne rileva la formulazione generica, priva di adeguata allegazione degli elementi costitutivi. Richiamando Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2025, n. 7234, ribadisce che tale voce non è mai in re ipsa e richiede sempre allegazione e prova. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e compensazione delle spese per le particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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