Silenzio dell’amministrazione comunale e impossibilità di condanna all’assegnazione dell’alloggio (TAR Puglia n. 1377 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, non viene meno per la sola circostanza che l’istanza del privato sia allo stato non satisfattibile, né per il compimento di atti endoprocedimentali o di mere sollecitazioni ad altri organi. L’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. consente al giudice di accertare l’inadempimento e di ordinare il provvedere. La pronuncia sulla fondatezza della pretesa è invece ammessa, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., solo in presenza di attività vincolata o di discrezionalità integralmente esaurita e in assenza di adempimenti istruttori residui.

Il Fatto

La ricorrente presentava nel novembre 2022 domanda al Comune di Otranto per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nell’ambito di una procedura indetta ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 10/2014. Con determina dirigenziale del maggio 2024 veniva approvata la graduatoria definitiva, nella quale la stessa si collocava al settimo posto. Non le veniva assegnato alcun immobile. Nel settembre 2024 sollecitava quindi l’ente a dare corso alla graduatoria, senza ottenere riscontro.

Proposto ricorso ex art. 117 c.p.a., la ricorrente chiedeva la condanna del Comune all’assegnazione dell’alloggio e la nomina di un commissario ad acta. L’ente eccepiva l’inammissibilità, per difetto di alloggi liberi, e l’improcedibilità, avendo sollecitato gli organi competenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riqualifica la domanda: accanto al facere specifico richiesto, la pretesa contiene l’istanza, logicamente presupposta, di accertamento del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di assegnazione. Tale lettura supera le eccezioni preliminari di rito.

Quanto all’inammissibilità, l’assenza di alloggi disponibili non fa venir meno l’obbligo di provvedere: il Comune deve comunque pronunciarsi in via espressa, anche in termini negativi, esplicitando le ragioni del (provvisorio) diniego. Quanto all’improcedibilità, le sollecitazioni rivolte ad altri soggetti non valgono a superare l’inerzia, perché l’azione in esame mira a ottenere un provvedimento conclusivo del procedimento e non il compimento di condotte prive di tale natura.

Nel merito, il Tribunale richiama la funzione dell’azione avverso il silenzio, diretta ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza sollecitante l’esercizio di un potere discrezionale, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato n. 4793 e n. 1754 del 2013, Cons. Stato n. 233 del 2014). L’obbligo sussiste anche quando sia desumibile dai principi dell’azione amministrativa o da ragioni di giustizia ed equità (Cons. Stato n. 4235 del 2016; TAR Campania n. 2293 del 2019). Resta fermo, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, che l’ente deve concludere il procedimento anche a fronte di domanda manifestamente irricevibile o infondata. Non superano il silenzio gli atti preparatori o istruttori (TAR Lazio n. 10340 del 2017; Cons. Stato n. 2465 del 2013).

Accertato l’inadempimento sull’istanza del settembre 2024, il Collegio rigetta invece la domanda di condanna all’assegnazione. L’art. 31, comma 3, c.p.a. consente la pronuncia sulla fondatezza solo per attività vincolata o a discrezionalità esaurita. Qui residuano adempimenti istruttori: la verifica della permanenza dei requisiti in capo alla richiedente, ai sensi degli artt. 3 e 8 della legge regionale n. 10/2014, e l’individuazione dell’immobile adeguato alla dimensione del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 10 della stessa legge. Opera quindi il divieto dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Il Comune deve adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione; per l’ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Segretario Generale presso il Comune di Lecce. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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