Condono edilizio in Sicilia: sanabile solo l’abuso minore in area vincolata (TAR Sicilia n. 1381 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, legge reg. Sicilia n. 19/2021, il terzo condono edilizio in Sicilia non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi. Il rinvio operato dall’art. 24 legge reg. Sicilia n. 15/2004 all’art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, investe l’intera disciplina statale, compreso il limite ostativo del comma 27, lettera d). Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono pertanto sanabili solo gli interventi di minore rilevanza — restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria — e non le opere che comportano nuovi volumi o superfici, da intendersi in senso ampio e finalistico. Il provvedimento di diniego e di rimessione in pristino è atto vincolato: non richiede comparazione degli interessi né comunicazione di avvio del procedimento, ed esclude qualsiasi affidamento del privato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Soprintendenza in relazione a una domanda di condono edilizio presentata nel 2004 ai sensi della legge n. 326/2003, avente ad oggetto la sopraelevazione di un fabbricato. L’Amministrazione ha respinto l’istanza richiamando per relationem la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, adottata dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, e ha ordinato la riduzione in pristino.
Il ricorrente ha dedotto l’insufficienza dell’istruttoria e la genericità della motivazione, la violazione del legittimo affidamento per il tempo trascorso e il superamento del termine di novanta giorni di cui all’art. 167, quinto comma, d.lgs. n. 42/2004. Ha inoltre invocato il parere delle Sezioni Riunite del C.G.A.R.S. n. 291/2010, secondo cui in ambito regionale resterebbe applicabile la disciplina attuativa del primo condono, ostativa alla sanatoria solo a fronte di inedificabilità assoluta, e ha lamentato disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe anteriori alla pronuncia costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le proprie recenti pronunce sul medesimo nucleo e conferma la correttezza della circolare assessoriale n. 02/2022. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, legge reg. Sicilia n. 19/2021, e in via consequenziale gli artt. 1, secondo comma, e 2, perché la disciplina regionale, nell’ammettere la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, ledeva la riserva allo Stato in materia di tutela dell’ambiente.
Il passaggio decisivo è di ordine sistematico. L’art. 24 legge reg. Sicilia n. 15/2004 richiama l’art. 32 d.l. n. 269/2003 nella sua integralità: il rinvio non riguarda solo termini e forme dell’istanza, ma anche i limiti entro cui il titolo può essere rilasciato. Il comma 27, lettera d), attribuisce quindi carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi. Le previsioni statali che individuano le tipologie non condonabili sono norme di grande riforma economico-sociale.
Da ciò deriva che il parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010 deve ritenersi superato. La Sezione osserva che la conclusione trova conferma nelle pronunce di merito del medesimo Consiglio di Giustizia Amministrativa, tra cui la n. 836/2023 e la n. 288/2023, e che l’ordinanza cautelare n. 357/2023, nel disporre la fissazione dell’udienza di merito, non è idonea a giustificare un mutamento dell’indirizzo. Nelle aree vincolate restano perciò sanabili solo restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.
Quanto alla nozione di volume e di superficie in ambito paesaggistico, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il divieto di incremento riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche tecnico o interrato, e la superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, quale attitudine a modificare stabilmente l’assetto vincolato del territorio.
Le ulteriori censure sono respinte. Il provvedimento era interamente vincolato, essendo state create nuove superfici e nuovi volumi. Negli atti vincolati di repressione degli abusi non occorre specifica valutazione dell’interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati, ed è escluso ogni affidamento alla conservazione di una situazione abusiva. Il carattere vincolato rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto. Il termine dell’art. 167, quinto comma, d.lgs. n. 42/2004 opera quando l’istanza di autorizzazione paesaggistica precede la realizzazione dell’opera, non nella speciale disciplina del condono. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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