Riscatto gratuito studi universitari ufficiali: computo dalla immatricolazione (TAR Lombardia n. 1386 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riscatto gratuito del corso legale degli studi universitari previsto dall’art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in favore degli ufficiali si computa facendo riferimento alla durata legale del corso e decorre dalla data di immatricolazione, non già a ritroso dalla data di conseguimento del titolo. Il periodo eccedente la durata legale, qualificato come fuori corso, resta escluso da ogni rilievo. Tale lettura discende dal coordinamento con l’art. 13 del medesimo d.P.R., che ancora espressamente il computo all’inizio dell’anno accademico di iscrizione, e risponde a esigenze di parità di trattamento tra gli interessati. È pertanto illegittimo il diniego che assuma come dies a quo la data di conseguimento della laurea. La regola vale anche per il personale militare, nonostante la non perfetta sovrapponibilità tra impiego civile e impiego militare.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale della Guardia di Finanza, aveva presentato nel 2018 domanda di riscatto gratuito del corso legale degli studi universitari, pari a quattro anni, ai fini del trattamento di quiescenza, invocando l’art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973. L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza con provvedimento del 27 gennaio 2020, sul rilievo che il periodo utile a pensione risultava già coperto da contribuzione a far data dall’arruolamento e che il computo degli anni andava effettuato a ritroso dalla data di conseguimento del titolo.

Il ricorso, originariamente incardinato presso il TAR Lazio, veniva riassunto davanti al TAR Lombardia dopo la declinatoria di competenza. L’Amministrazione non si costituiva. La causa è stata trattenuta in decisione sull’istanza di passaggio in decisione sugli scritti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nell’interpretazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, la cui lettera non esplicita in modo diretto le modalità di computo del periodo oggetto di riscatto. Il giudice amministrativo ritiene necessario pervenire a una lettura logica e coerente con il sistema, idonea a impedire applicazioni irragionevoli o aberranti.

Il primo comma della disposizione richiama la durata legale del corso di studi: secondo il Tribunale, essa coincide con il periodo che va dall’iscrizione all’Università fino alla fine dell’ultimo anno in corso. Oltre tale arco temporale, fissato dalla legge secondo cadenze predeterminate, il percorso assume la qualificazione di fuori corso e non può essere ricompreso nella durata legale rilevante.

Anche il secondo comma dell’art. 32 conforta questa lettura, riferendosi a situazioni in cui il titolo non viene conseguito e nelle quali rileva il solo periodo di durata del corso: il computo deve quindi muovere necessariamente dall’immatricolazione, non da una data incerta.

Elemento determinante è il richiamo all’art. 13 del d.P.R. n. 1092 del 1973, formalmente riferito ai soli dipendenti civili, che ancora il calcolo all’inizio dell’anno accademico di iscrizione. Il Collegio riconosce la non perfetta sovrapponibilità tra i due regimi, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul punto (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2023, n. 270 del 2022 e n. 847 del 1988), ma ritiene che il criterio di computo non possa che essere omogeneo, trattandosi di caratteristica connaturata all’istituto. Il riferimento all’avvio del percorso garantisce parità di trattamento e impedisce indebiti vantaggi a chi impieghi più tempo del previsto per conseguire il titolo.

Il Tribunale aggiunge che le modalità di computo seguite dall’Amministrazione risultano illogiche anche sul piano delle finalità dell’istituto: sono di regola i periodi iniziali del corso, e non quelli finali, a non essere coperti da contribuzione. Richiama in proposito la Corte costituzionale, sentenza n. 847 del 1988, che ha ravvisato nei più bassi limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali la ragione del beneficio della valutabilità non onerosa del periodo di studi. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento dell’ulteriore censura, annullamento del diniego e obbligo dell’Amministrazione di riconoscere il riscatto dall’immatricolazione; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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