Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e astreinte contro il Ministero (TAR Campania n. 414 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario e non incontra ostacoli quando il titolo — dopo la novella dell’art. 479 cod. proc. civ. a opera del d.lgs. n. 149/2022 — è costituito da copia attestata conforme, senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione, assegna un termine e nomina il commissario ad acta. Nel caso di perdurante inerzia, la astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va parametrata agli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza e limite massimo pari al dieci per cento dell’importo dovuto.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore che ha assistito alcuni lavoratori nei giudizi dinanzi al Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro, agisce in ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese legali liquidate con distrazione in proprio favore. Le due sentenze di condanna — emesse rispettivamente nel 2024 — quantificano il dovuto in complessivi euro 1.492,26, comprensivi di spese e accessori di legge.

Il ricorrente rappresenta che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione, che i titoli sono passati in giudicato e che sono stati notificati per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, adisce il TAR Campania chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per il ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti equiparati, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La fattispecie rientra dunque pienamente nello strumento invocato.

Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., oltre a quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Le sentenze risultano passate in giudicato, come attestato dalle certificazioni prodotte.

Poiché non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione ai due titoli nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’avvenuto adempimento. Nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega, perché provveda in caso di perdurante inerzia entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, restando escluso che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Tribunale accoglie altresì la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge, per le funzioni compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela. Quanto ai criteri, il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notifica o comunicazione della sentenza; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, non perdendo l’amministrazione il potere di provvedere pur dopo l’insediamento del commissario, secondo un meccanismo di esercizio concorrente del potere richiamato dalla Adunanza Plenaria n. 8/2021. Il limite massimo è fissato al dieci per cento dell’importo dovuto, soglia oltre la quale la penale perderebbe la funzione compulsoria per divenire fonte di sproporzionata locupletazione, secondo i principi della Adunanza Plenaria n. 7/2019. Alla liquidazione della penale provvederà il commissario nominato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riduzione del cinquanta per cento trattandosi di ricorso di natura seriale, come attestato dal ruolo di udienza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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