Legge centri storici siciliana subordinata allo studio di dettaglio comunale (C.G.A.R.S. n. 138 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dei centri storici siciliani, disciplinati dalla legge regionale Sicilia 10 luglio 2015, n. 13, non sono di immediata applicazione: presuppongono lo studio di dettaglio previsto dall’art. 3 della legge medesima, con effetti costitutivi, che individui l’appartenenza delle singole unità edilizie alle tipologie dell’art. 2. In difetto di tale approvazione, il privato non vanta alcun autonomo potere di proposta e la sua iniziativa si configura come mera sollecitazione procedimentale all’avvio del procedimento, senza che possa definirsi da sé la tipologia edilizia da insediare in zona “A”. Il diniego di concessione edilizia fondato su tale carenza è legittimo; in presenza di atto plurimotivato, la reiezione del motivo che investe una sola delle ragioni poste a fondamento è sufficiente a sostenere il provvedimento e rende superfluo l’esame delle altre censure.
Il Fatto
Due ricorrenti chiedevano al Comune il rilascio di una concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato su area di sedime diversa, ma nella stessa proprietà, e per la realizzazione di un parcheggio interrato multipiano con tre elevazioni sotto il piano zero. L’istanza si fondava sulla legge regionale n. 13/2015 (c.d. legge Centro Storico). Il Comune respingeva l’istanza con provvedimento plurimotivato.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso. I ricorrenti appellavano, deducendo il difetto di istruttoria e l’errata applicazione della normativa regionale, contestando in particolare la necessità dello studio di dettaglio e l’incompatibilità del parcheggio multipiano. Il Comune non si costituiva in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in premessa che il provvedimento impugnato ha natura di atto plurimotivato: ciascuna delle ragioni addotte è idonea a sorreggerlo in modo autonomo. Richiamando la propria giurisprudenza (C.G.A.R.S. 26 gennaio 2023, n. 102), ne deriva che il rigetto delle censure contro una sola di tali ragioni rende superfluo lo scrutinio delle altre. Il Consiglio anticipa quindi l’esame del secondo motivo, quale soluzione più liquida.
Il nodo giuridico è la vigenza dell’art. 3 della l.r. n. 13/2015 nel testo applicabile al momento dell’istanza. La disposizione attribuiva allo studio di dettaglio valori costitutivi, individuando le tipologie delle unità edilizie entro termini perentori, con intervento sostitutivo regionale in caso di inerzia. La sua portata letterale non riconosceva al privato alcun autonomo potere di proposta. Tale facoltà è stata introdotta solo dall’art. 3, comma 9, della l.r. n. 24/2018, con l’aggiunta del comma 5-bis, poi sostituito dall’art. 35 della l.r. n. 23/2021.
Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 130 del 2020, che, nel dichiarare infondata la questione, ha qualificato l’iniziativa privata come sollecitazione procedimentale all’avvio del procedimento, senza modificarne l’oggetto né alterare il ruolo di Comune e Soprintendenza nella pianificazione del centro storico.
Su questa base il diniego risulta legittimo: gli appellanti avevano richiesto la concessione in assenza del presupposto propedeutico, con la conseguenza che l’iniziativa privata non poteva definire la tipologia edilizia da insediare. Diversamente opinando — osserva il Consiglio — si affiderebbe al privato la scelta della destinazione in zona “A”, con parcellizzazione degli interventi e vanificazione della ratio della legge. La reiezione del secondo motivo è dirimente e assorbente; l’appello è respinto con conferma della sentenza, con motivazione integrata. Nessuna pronuncia sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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