Modifica del preventivo di connessione solo se imposta dall’iter autorizzativo (TAR Lombardia n. 3636 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le indicazioni formulate dall’Area VIA nel corso del tavolo tecnico endoprocedimentale non costituiscono prescrizioni vincolanti ai fini della conclusione del procedimento autorizzativo unico regionale. Esse integrano valutazioni tecniche e un invito alla modifica progettuale, rispetto al quale permane la facoltà di scelta del proponente. Ne consegue che la richiesta di modifica del preventivo di connessione non integra l’imposizione derivante dall’iter autorizzativo di cui all’art. 7.8, primo periodo, del TICA e non determina l’obbligo del gestore di rete di emettere un nuovo preventivo a titolo gratuito. Le modifiche progettuali sono indeed previste solo all’esito della conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 3, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il gestore della rete di distribuzione impugna la deliberazione con cui l’ARERA ha accolto il reclamo del produttore, relativo a una pratica di connessione per un impianto agrovoltaico. L’Autorità ha ritenuto che la richiesta di modifica del preventivo, presentata per l’interramento della linea elettrica, fosse stata imposta durante l’iter autorizzativo e rientrasse quindi nell’ambito dell’art. 7, comma 8, del TICA. Ha pertanto prescritto al gestore di emettere un nuovo preventivo gratuito e di corrispondere un indennizzo per il ritardo.

Il gestore contesta che l’interramento sia stato previsto in un tavolo tecnico e non nella conferenza di servizi, che il PAUR non sia ancora stato adottato e che il procedimento di VIA sia tuttora in corso. Ritiene quindi insussistente alcuna prescrizione ambientale vincolante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina del TICA, approvato con la deliberazione ARG/elt 99/08. Dopo l’accettazione del preventivo, la modifica è consentita nei soli limiti dell’art. 7.8, che impone la gratuità solo in presenza di imposizioni derivanti dall’iter autorizzativo, di atti normativi o di cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente.

La questione giuridica centrale consiste nello stabilire se l’invito dell’Area VIA all’interramento del cavidotto integri una prescrizione vincolante. Il Tribunale risponde negativamente. Sul piano procedimentale rileva che l’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 colloca la fase decisoria nella conferenza di servizi. Le indicazioni rese in sede di tavolo tecnico costituiscono perciò un momento preliminare, volto a definire le integrazioni documentali e le possibili prescrizioni future.

La lettera stessa del verbale conferma tale lettura. L’Area VIA si limita a invitare la proponente a valutare soluzioni alternative, senza prefigurare la reiezione dell’istanza ma solo un iter approvativo più complesso. Permane dunque in capo alla società una possibilità di scelta, incompatibile con il carattere impositivo richiesto dalla norma.

Il Collegio esclude inoltre che operi il meccanismo di cui all’art. 27-bis, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006. L’archiviazione per mancata deposizione della documentazione integrativa attiene agli aspetti documentali e non alla modifica del progetto, che non può essere imposta in quella fase. Le modifiche progettuali trovano disciplina solo nell’art. 14-ter, comma 3, legge n. 241/1990, all’esito della conferenza di servizi.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della deliberazione impugnata nella parte relativa alla prescrizione del nuovo preventivo gratuito. Resta ferma la previsione indennitaria, non impugnata. Le spese sono compensate in ragione dell’opinabilità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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