Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1394 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, purché il relativo accertamento sia divenuto definitivo e non sia stata prestata integrale esecuzione. L’inerzia dell’amministrazione oltre il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 integra il presupposto per la nomina del commissario ad acta. Il soddisfacimento parziale dell’obbligo, limitato al solo pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali, non esaurisce l’ottemperanza, residuando l’adempimento della sorte capitale. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione entro un termine perentorio e individua il commissario in un organo dotato di competenza contabile e di spesa.
Il Fatto
Con sentenza n. 144 del 19 aprile 2023 il Tribunale ordinario di Arezzo, sezione lavoro, ha accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento a tempo determinato, condannando il Ministero all’assegnazione della stessa per l’importo complessivo di € 2.000,00, oltre spese di lite. La decisione è stata corretta con decreto del 2 maggio 2023, che ha eliminato la dicitura errata sull’aumento del 30%, ha precisato gli anni scolastici di riferimento e ha innalzato la somma dovuta da € 1.500,00 a € 2.000,00.
La sentenza, notificata all’amministrazione l’8 maggio 2023, è passata in giudicato, come certificato il 30 maggio 2024. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza deducendo l’inerzia del Ministero sulla sorte capitale, essendo già avvenuto il pagamento dei compensi professionali. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato il presupposto oggettivo dell’ottemperanza, ossia la mancata integrale esecuzione del giudicato formato sulla sentenza del giudice del lavoro, come rettificata dal decreto correttivo. Dagli atti non risulta alcun adempimento relativo alla sorte capitale, essendo state corrisposte sole le spese di lite.
Il Tribunale ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni, applicabile agli obblighi di pagamento delle amministrazioni pubbliche. La combinazione tra l’inerzia serbata e la scadenza del termine integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso.
La decisione valorizza la nozione di integrale esecuzione: il pagamento parziale non satura l’obbligo nascente dal giudicato, con la conseguenza che l’amministrazione resta tenuta all’adempimento della parte residua. Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato e gli ha assegnato un termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Quanto alla nomina del commissario ad acta, il Tribunale ha individuato il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega all’interno della struttura, affinché provveda, in caso di perdurante inadempimento, a tutti gli adempimenti occorrenti entro i successivi sessanta giorni. La scelta cade su un organo dotato di competenza in materia di spesa, funzionale all’esecuzione di un obbligo pecuniario.
Le spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre IVA e CAP, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, unitamente alla rifusione del contributo unificato. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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