Soccorso istruttorio non attivabile per errore nella domanda concorsuale (TAR Calabria n. 1400 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio non è attivabile quando il candidato abbia compilato la domanda di partecipazione indicando un titolo diverso da quello effettivamente posseduto. L’errore ricade nel principio di autoresponsabilità, che impone a ciascun concorrente di sopportare le conseguenze delle proprie dichiarazioni. Consentire la correzione postuma significherebbe ammettere l’allegazione di un titolo non indicato nel termine di presentazione, con vantaggio rispetto agli altri candidati e violazione della par condicio. Non integra gli estremi del mero refuso l’indicazione di un diploma conseguito in istituto, città, anno e con votazione differenti da quelli reali. Nelle procedure concorsuali di massa l’amministrazione non è tenuta a verificare puntualmente ogni domanda, ma può esigere oneri minimi di cooperazione.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla procedura per titoli ed esami bandita per la classe di concorso B018, indetta con DM n. 205 del 26 ottobre 2023. Nella domanda ha dichiarato di possedere un diploma conseguito il 31 luglio 1990 presso un istituto professionale di Policoro, con votazione di 60/100.

La scheda di valutazione dei titoli ha attribuito a quel diploma 0 punti. La ricorrente ha sostenuto in giudizio che si trattasse di un mero errore materiale: il titolo realmente posseduto era un diploma conseguito nell’anno scolastico 1985/1986 con votazione di 60/60, cui l’Allegato B, punto A.3.1, del DM n. 205/2023 riconnette 12,5 punti. Con quel punteggio si sarebbe collocata al terzo posto della graduatoria. Ha chiesto l’annullamento del decreto di pubblicazione della graduatoria e la condanna al risarcimento in forma specifica ex art. 30 c.p.a.

Respinta l’istanza cautelare con ordinanza n. 31 del 17 gennaio 2025, l’appello è stato accolto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 669 del 19 febbraio 2025. La causa è giunta alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un rilievo di fatto: non è vero che l’errore si sia limitato all’indicazione di un voto inferiore. Dalla domanda emerge l’indicazione di un titolo del tutto diverso e non posseduto — diploma conseguito in altro istituto, altra città, altro anno e con altra votazione. La ricorrente ha quindi omesso di dichiarare il titolo effettivamente vantato.

Su questa premessa opera il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato. La Sez. VII, n. 4951 del 03.06.2024, e nello stesso senso la Sez. I, n. 1350 del 07.11.2024, escludono il soccorso istruttorio in presenza di un evidente errore nella compilazione della domanda. Il limite all’attivazione dell’istituto coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile: consentire di dichiararlo a termine spirato attribuirebbe un vantaggio indebito.

Il Collegio esclude che ricorra un refuso. Il refuso presuppone una divergenza tra intendimento e dichiarazione facilmente riconoscibile dal destinatario, consistente in un errore di battitura. Qui il titolo indicato differisce per istituto, città, anno e votazione: l’errore è interamente addebitabile alla ricorrente e non è immediatamente riconoscibile dall’amministrazione.

Il secondo richiamo è alla Sez. V, n. 7471 del 06.09.2024, con i richiami conformi alla Sez. V, n. 28 del 02.01.2024 e alla Sez. V, n. 10241 del 21.11.2022. Nelle procedure di massa il soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 241/1990 non può essere invocato ove sussistano oneri minimi di cooperazione, fondati sugli artt. 2 e 97 Cost.: fornire informazioni complete e compilare correttamente i moduli.

L’errore era emendabile con un’agevole rilettura prima dell’invio. Ammettere la correzione consentirebbe di indicare un titolo nuovo, con violazione della par condicio. Il ricorso è respinto perché infondato, con condanna alle spese in favore dell’amministrazione, liquidate in € 4.000,00 oltre oneri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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