Certificazione di parità di genere e avvalimento premiale nel nuovo Codice (Cons. Stato n. 1400 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis d.lgs. n. 198/2006, richiamata dalla UNI/PdR 125:2022, deve riferirsi all’intera struttura aziendale e non a singole articolazioni, ma la verifica dell’organismo di certificazione non deve necessariamente coprire tutte le sedi con ispezione fisica: è ammesso l’accertamento a campione, purché su base significativa, e la verifica cartolare. Il rilascio di una certificazione valida presuppone che l’organismo di valutazione della conformità possieda uno scopo di accreditamento specifico per lo schema UNI/PdR 125:2022, non essendo sufficiente l’accreditamento per il settore dei sistemi di gestione. Nel nuovo Codice dei contratti pubblici la sostituzione dell’ausiliaria prevista dall’art. 104, commi 5 e 6, d.lgs. n. 36/2023 opera nel solo avvalimento qualificante e non in quello premiale, perché il venir meno dell’ausiliaria travolge il punteggio aggiuntivo e modifica l’offerta. Il principio di immodificabilità dell’offerta e quello di autoresponsabilità precludono all’operatore economico di sostituire ex post il soggetto che fondava la premialità.

Il Fatto

Una società capofila di raggruppamento e le mandanti hanno impugnato davanti al TAR Lazio gli atti con cui la centrale di committenza, in autotutela, ha annullato in parte l’aggiudicazione e rideterminato la graduatoria di una gara a procedura aperta per un accordo quadro di servizi informatici, declassando il raggruppamento al secondo posto e attribuendo la nuova aggiudicazione al concorrente collocatosi al primo posto.

Il TAR Lazio, Sez. II, n. 12991/2025 ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile quello incidentale. Le società hanno proposto appello, lamentando violazioni in materia di certificazione di parità di genere, accreditamento dell’organismo, equivalenza e sostituibilità dell’ausiliaria in avvalimento premiale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato rigetta l’appello principale. Sul primo motivo, relativo alla certificazione della parità di genere del concorrente aggiudicatario, il Collegio muove dall’art. 46-bis d.lgs. n. 198/2006, introdotto dalla legge n. 162/2021, e dalla prassi UNI/PdR 125:2022, recepita dal decreto ministeriale del 29.4.2022 e richiamata dalla legge di gara. La certificazione deve riguardare tutta l’organizzazione, perché sarebbe illogico attestare la parità solo per alcune filiali. Tuttavia le prescrizioni tecniche non impongono che la verifica in situ copra tutte le articolazioni territoriali: è ammesso il accertamento a campione su base significativa e la verifica cartolare sugli atti aziendali.

I chiarimenti resi dalla centrale di committenza hanno valore meramente dichiarativo, prevalendo le prescrizioni vincolanti della lex specialis. In termini risolutivi, l’organismo di certificazione ha attestato, con dichiarazione ex artt. 46 ss. d.P.R. n. 445/2000, di aver considerato tutte le sedi dell’organizzazione, già comprese nel perimetro del certificato originario. La successiva dichiarazione ha quindi natura ricognitiva, non costitutiva, e il requisito risulta soddisfatto.

Sul secondo motivo, la Corte esclude la validità della certificazione rilasciata da un organismo privo di accreditamento specifico. Il regolamento (CE) n. 765/2008 e la norma EN ISO/IEC 17011:2017 impongono che l’accreditamento individui il tipo di certificazione e lo schema di riferimento. L’organismo non si accreditata per l’intero settore dei sistemi di gestione, ma per uno scopo di accreditamento specifico: ne deriva che, per rilasciare certificazioni valide ai sensi del d.m. 29.4.2022, occorre l’accreditamento per lo schema UNI/PdR 125:2022. La valutazione di invalidità della stazione appaltante è legittima.

La tesi dell’appellante sull’asserita natura eccezionale del ricorso a un diverso ente di accreditamento è smentita dal dato testuale dell’art. 7 del regolamento n. 765/2008. Il decreto ministeriale si limita a eseguire la delega legislativa, senza contrasto con il diritto eurounitario: le questioni pregiudiziali proposte sono quindi irrilevanti.

Sul terzo motivo, il principio di equivalenza non opera, perché la certificazione priva del prescritto accreditamento non è comparabile a quella richiesta: l’equipollenza è esclusa in radice. Non sussisteva neppure l’obbligo di accettare altri mezzi di prova, previsto dall’Allegato II.8 al d.lgs. n. 36/2023 solo se l’operatore non aveva accesso ai certificati.

Sul quarto motivo, la Corte esclude la sostituibilità dell’ausiliaria nell’avvalimento premiale. L’art. 104, commi 5 e 6, d.lgs. n. 36/2023 riferisce la sostituzione al solo avvalimento qualificante, come confermano argomenti letterali, teleologici e sistematici. Venuta meno l’ausiliaria, svanisce il punteggio aggiuntivo (simul stabunt, simul cadent), perché l’offerta era stata valutata sulle sue caratteristiche tecnico-strutturali. Opera il principio di immodificabilità dell’offerta, a tutela della par condicio, richiamato dalla sentenza della Corte di giustizia del 3.6.2021, e il principio di autoresponsabilità del concorrente. Il quinto motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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