Accesso alle dighe: interesse autonomo prevalente sui limiti di sicurezza (Cons. Stato n. 1391 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce situazione giuridica autonoma, meritevole di protezione di per sé e non strumentale alla difesa in giudizio: esso è diretto al conseguimento di un bene della vita distinto e prescinde dalla sorte del processo nel quale la posizione sottostante venga fatta valere. Il collegamento tra interesse del richiedente e documento, richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, va inteso in senso ampio, quale mezzo utile alla difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e valutato in astratto, senza apprezzamenti sull’eventuale infondatezza della domanda giudiziale che l’istante potrebbe proporre. I limiti posti dall’art. 24 legge n. 241/1990 e dal d.m. n. 292/2001 per ragioni di sicurezza pubblica e di segreto industriale e commerciale non operano in forza di affermazioni assertive: l’amministrazione deve esporre in concreto le specifiche esigenze di tutela e individuare l’informazione suscettibile di sfruttamento economico. In difetto, il diniego è illegittimo per deficit motivazionale e la trasparenza prevale sul know how.
Il Fatto
Una società operante nel settore della produzione e vendita di energia elettrica ha presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un’istanza di accesso fondata sull’art. 22 legge n. 241/1990, sugli artt. 5 e 40 d.lgs. n. 33/2013 e sull’art. 3-sexies d.lgs. n. 195/2005. Oggetto della richiesta: sedici dighe ricomprese nelle grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico in Lombardia, con relazioni asseverate, verbali di ispezione, documentazione sismica, prescrizioni del concessionario uscente e studi sulle piene artificiali.
Il Ministero ha respinto l’istanza. Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso e ordinato l’ostensione. Il Ministero ha appellato, deducendo l’incompetenza territoriale del TAR meneghino, l’insussistenza dell’interesse ostensivo, il conflitto con la disciplina delle gare e delle concessioni idroelettriche e l’operare dei limiti di sicurezza e riservatezza. Hanno proposto appelli incidentali due società controparti; anche l’istante ha spiegato appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione di incompetenza territoriale. I criteri dell’art. 13, comma 1, c.p.a. sono la sede dell’amministrazione e gli effetti diretti; il secondo prevale “comunque” sul primo, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 13/2021. Poiché la documentazione è localizzata in ambito lombardo e l’istanza esplica effetti circoscritti a quel territorio, la competenza appartiene al TAR Lombardia, a nulla rilevando la volontà dell’istante di promuovere futuri giudizi sulle gare o sull’inerzia.
Nel merito, la Corte ribadisce che l’accesso non è pretesa strumentale alla difesa processuale, ma situazione attiva autonoma, secondo il consolidato orientamento richiamato (Ad. Plen. nn. 5 e 6/2005 e le pronunce di Sezione citate). L’interesse richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 va inteso in senso ampio. La motivazione dell’istante — studiare le concessioni da riassegnare e prepararsi alle gare, considerato il vantaggio competitivo dei concessionari uscenti — integra un interesse diretto, concreto e attuale, coerente con l’attività d’impresa svolta e con l’oggetto della documentazione.
Quanto ai limiti, il potere del Ministero di negare l’accesso per sicurezza pubblica e nazionale esiste in astratto, in forza dell’art. 24, comma 6, legge n. 241/1990, dell’art. 8 d.P.R. n. 352/1992 e dell’art. 2, comma 1, d.m. n. 292/2001 per le opere soggette a particolari misure di sicurezza. In concreto, però, i rischi informatici, di accesso fisico e di compromissione strutturale sono enunciati solo in astratto. Il diniego si limita a ritenere “ragionevole considerare” la lesione: le ragioni di segretezza sono affermate, non esposte, con evidente deficit motivazionale.
Analoga conclusione vale per il segreto industriale e commerciale. La motivazione è assertoria e non indica le specifiche esigenze aziendali. Richiamando il principio espresso in tema di offerta tecnica di gara (Sez. V n. 6280 del 2025), la Corte afferma che non basta invocare il know how: occorre un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico e idonea a garantire un vantaggio concorrenziale. La trasparenza prevale sul know how dei singoli operatori.
L’appello principale e gli appelli incidentali delle controinteressate sono quindi rigettati; l’appello incidentale dell’istante è dichiarato improcedibile. Le spese sono compensate in ragione della natura delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.