Azione di accertamento e quote latte senza nullità caducante tra campagne (Cons. Stato n. 1404 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di quote latte, l’annullamento giurisdizionale di una comunicazione di quota individuale di riferimento non produce effetti caducanti sugli atti di attribuzione e di prelievo riferiti alle campagne lattiere successive, che costituiscono autonome determinazioni e vanno impugnati nei termini. L’azione di mero accertamento della non debenza dei prelievi è inammissibile per difetto del requisito della residualità, mancando i presupposti individuati dall’Adunanza plenaria n. 15 del 2011, con conseguente elusione del termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a.. Il rapporto di presupposizione e consequenzialità immediata che consente l’effetto caducante non sussiste tra imputazioni relative a campagne distinte.

Il Fatto

Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino conveniva in giudizio il Ministero dell’Agricoltura e AGEA chiedendo la declaratoria di nullità delle comunicazioni di attribuzione della quota di riferimento notificate dal 1998 e dei connessi prelievi supplementari. La società fondava la domanda sull’annullamento, intervenuto in un precedente giudizio, dei provvedimenti relativi alle campagne 1995/96 e 1996/97, sostenendo che le attribuzioni successive fossero mere replicazioni di quella caducata.

Il TAR Lazio dichiarava il ricorso inammissibile e comunque infondato, rilevando la genericità delle censure e l’assenza di prova di una diversa produzione lattiera. L’azienda proponeva appello, reiterando la tesi della nullità a cascata e lamentando l’erronea qualificazione della sentenza di primo grado come giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della cosa giudicata, ricostruendo la vicenda processuale alla luce delle divergenze tra epigrafi e allegati delle pronunce richiamate. Chiarita la portata della decisione di appello, la Sezione precisa che tale questione non è decisiva ai fini dell’esito.

Il nodo centrale è l’ammissibilità dell’azione di accertamento. Le parti concordano sui presupposti fissati dall’Adunanza plenaria n. 15 del 2011: interesse concreto e attuale e necessarietà per assenza di altri rimedi. È pacifico che difetti il secondo, poiché l’accertamento del rispetto della quota avviene per ciascuna campagna e, in caso di sforamento, si traduce in atti contestabili dinanzi al giudice amministrativo. La domanda di nullità, riferita a provvedimenti non specificati negli estremi, si risolve in una elusione del termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a..

La tesi dell’effetto caducante è respinta. La decisione invocata dall’appellante limita i propri effetti ai provvedimenti di quella vicenda e legittima semmai la contestazione, nelle forme proprie, di eventuali elusioni del giudicato. I principi richiamati dall’appellante in materia di invalidità caducante non sono conferenti, perché enunciati in presenza di illegittimità dell’atto accertativo del debito o dell’atto impositivo presupposto. Il Collegio richiama la decisione n. 2172 del 5 marzo 2024, secondo cui l’effetto caducante richiede un rapporto di presupposizione e consequenzialità immediata, diretta e necessaria: rapporto che non sussiste tra campagne lattiere distinte.

Gli ulteriori motivi sono dichiarati infondati. L’indeterminatezza dei provvedimenti contestati e l’ammissione della stessa appellante circa l’esistenza di separati contenziosi rendono inammissibile la riproposizione della domanda. Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio per l’omessa dichiarazione di inammissibilità di una memoria avversaria, il profilo di inammissibilità è rilevabile d’ufficio e resta oscuro il pregiudizio lamentato. La censura sulle spese è perplessa, risolvendosi in una domanda condizionata all’accoglimento dell’appello.

L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in € 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *