Sorvegliabilità dei pubblici esercizi e decadenza dal titolo abilitativo (Cons. Stato n. 1405 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della sorvegliabilità dei locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande deve sussistere e permanere in ogni momento, ai sensi dell’art. 64, comma 5, del d.lgs. n. 59/2010. La sua assenza, anche originaria e non rilevata al momento della Scia, integra il presupposto della decadenza dal titolo abilitativo prevista dall’art. 64, comma 8, lett. c), del d.lgs. n. 59/2010 e dall’art. 16, comma 1, lett. e), della l.r. Piemonte n. 38/2006. Il potere di decadenza si distingue dall’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990: ha presupposti tipici, carattere vincolato e non incontra i limiti temporali dell’autotutela. L’eventuale difetto di partecipazione non rileva quando il provvedimento ha contenuto vincolato, non potendo l’apporto del destinatario condurre a esito diverso.

Il Fatto

Una società gestisce un pubblico esercizio con attività di somministrazione di alimenti e bevande e di pubblico spettacolo, subentrata per affitto di ramo d’azienda in forza di Scia conclusa dal Comune. A seguito di segnalazione del Commissariato di P.S., che rilevava l’assenza dei requisiti di sorvegliabilità, il Comune avviava il procedimento e adottava un’ordinanza di sospensione dell’attività per novanta giorni.

Il TAR Piemonte accoglieva il ricorso della società e del suo legale rappresentante, ritenendo applicabile la disciplina dell’autotutela e ravvisando vizi di partecipazione. Il Comune proponeva appello, contestando la qualificazione del potere esercitato e la valutazione dei presupposti di fatto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo, relativo alla sussistenza dei requisiti. Dalla segnalazione della Polizia di Stato, presupposto dell’ordinanza, emerge che il locale si sviluppa interamente al piano interrato e che per accedervi occorre transitare su un’area privata del condominio e attraversare il dehor in legno del ristorante sovrastante. La sentenza impugnata aveva affermato la visibilità del locale senza argomentare sul come, pretermettendo un elemento di fatto dirimente, confermato dai rilievi fotografici prodotti dalla stessa ricorrente.

La condivisione del dehor con altro esercizio e la sua attitudine a frapporsi tra il sentiero e l’ingresso rendono non integralmente visibile l’accesso, soprattutto nei momenti di apertura del ristorante. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 5002 del 2024, la decisione ribadisce che i locali non devono avere ingressi o aree comuni ad altri esercizi commerciali, per impedire agli avventori di sottrarsi ai controlli di polizia. Risulta quindi accertata la non conformità all’art. 1 del d.m. n. 564/1992.

Con il secondo e il terzo motivo il Collegio ha affrontato la qualificazione del potere. Il Comune aveva agito nell’esercizio della decadenza, non dell’annullamento d’ufficio. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 18 del 2020, si afferma che la decadenza si caratterizza per l’espressa previsione legale, per il vizio tipico e per il carattere vincolato del potere una volta accertati i presupposti. L’art. 64, comma 5, del d.lgs. n. 59/2010 subordina l’esercizio dell’attività alla conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità, senza distinguere tra assenza originaria e sopravvenuta. Il comma 8, lett. c), prevede la decadenza quando venga meno la rispondenza dei locali, con possibilità di diffida al ripristino nel termine assegnato.

Ne consegue che l’amministrazione è vincolata alla sanzione della decadenza, residuando discrezionalità solo sulle modalità concrete e sull’eventuale diffida. Le violazioni procedimentali risultano insussistenti, perché muovono dall’errato presupposto di un mascherato esercizio dell’autotutela.

Fondato è pure il quinto motivo: l’ordinanza costituiva atto dovuto a contenuto vincolato e l’apporto partecipativo non avrebbe potuto mutarne l’esito, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1459 del 2021). L’appello è stato accolto, il ricorso di primo grado respinto e le spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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