Il riconoscimento dei titoli esteri di sostegno non può essere negato senza una valutazione concreta (TAR Lazio n. 10974 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata attestazione, da parte dell’autorità dello Stato membro d’origine, che il titolo formativo consenta l’accesso alla professione regolamentata in quello Stato non è di per sé ostativa al riconoscimento della qualifica professionale in Italia. L’Amministrazione, in applicazione dei principi di cui agli artt. 45 e 49 TFUE e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, ha l’obbligo di procedere a una verifica in concreto e analitica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dall’interessato, confrontandole con quelle richieste dalla normativa nazionale. In caso di corrispondenza solo parziale o di differenze sostanziali, lo Stato membro ospitante può esigere la dimostrazione del possesso delle conoscenze mancanti o imporre misure compensative, ma non può opporre un diniego basato su rilievi di carattere generale e formale.
Il Fatto
Un cittadino italiano, in possesso di un attestato di “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato da un’università spagnola, chiedeva al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno in Italia, ai sensi della direttiva 2005/36/CE. L’Amministrazione rigettava l’istanza, ritenendo il titolo non abilitante in Spagna e rilevando “incolmabili differenze” tra il percorso formativo estero e la specializzazione italiana, oltre a paventare una disparità di trattamento con i docenti che seguono il percorso nazionale. Avverso il diniego, il ricorrente proponeva ricorso al TAR, deducendo il difetto di istruttoria e la violazione dei principi europei in materia di libera circolazione dei professionisti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rammentato che il riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, non può essere negato per il solo fatto che il titolo non sia accompagnato dall’attestazione dell’autorità dello Stato membro d’origine circa l’accesso alla professione. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia e l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 2022, il TAR ha precisato che le direttive sul riconoscimento non possono rendere più difficile il riconoscimento dei titoli nelle situazioni da esse non contemplate: l’Amministrazione è quindi tenuta a valutare in concreto le competenze professionali acquisite dall’interessato.
Nel caso di specie, la valutazione ministeriale risultava affidata a rilievi di carattere generale e formale, quali il richiamo ai requisiti del D.M. 30.09.2011, la diversa denominazione del corso (“sostegno educativo” anziché “sostegno didattico”) e le modalità blended di svolgimento di insegnamenti, laboratori e tirocinio. Tali argomenti, ad avviso del Collegio, non tenevano conto della documentazione allegata, dalla quale emergeva una “diffusa sovrapposizione” tra le materie del percorso spagnolo e gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011, nonché lo svolgimento di un tirocinio diretto in presenza.
Il TAR ha altresì censurato la mancata considerazione, da parte del Ministero, della possibilità di imporre misure compensative per colmare le differenze riscontrate. Sul punto, la giurisprudenza europea riconosce l’assegnazione di tali misure non solo in caso di stretta attinenza dei programmi, ma anche in presenza di divergenze sostanziali: l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare se ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio fossero idonee a compensare la diversa formazione.
In conclusione, l’incondizionata opposizione al titolo estero, fondata su argomentazioni carenti, è stata ritenuta contraria ai principi europei che mirano al rafforzamento del mercato interno e alla libera circolazione dei professionisti. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del diniego e obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza secondo un criterio di equivalenza, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate per la pluralità di orientamenti giurisprudenziali in materia.
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