Proroga tecnica legittima se limitata al tempo necessario alla nuova gara (TAR Emilia-Romagna n. 140 del 24.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica dei contratti pubblici, disciplinata dall’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, è funzionale a garantire la continuità del servizio appaltato nel tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. Il limite temporale semestrale non opera come tetto assoluto e insuperabile: esso recede dinanzi alla citata esigenza di continuità, purché la proroga sia contenuta nel periodo necessario all’espletamento della gara e sorretta da adeguata motivazione. La legittimità della proroga ultra semestrale presuppone che la stazione appaltante non abbia alternative di approvvigionamento e che l’ulteriore estensione non si traduca in un illegittimo affidamento diretto. Resta fermo l’obbligo dell’appaltatore di eseguire le prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni, senza che sia necessario ricercarne il consenso.
Il Fatto
Il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del servizio di gestione, manutenzione e verifica delle apparecchiature biomedicali ed elettromedicali, lotto n. 2, per le esigenze di quattro strutture sanitarie regionali, ha impugnato la determina con cui il servizio acquirente di area vasta dell’azienda capofila ha disposto unilateralmente la proroga tecnica del rapporto per il periodo 1° ottobre 2023 – 31 marzo 2024, in attesa della nuova gara bandita dalla centrale di committenza regionale.
Il ricorrente aveva già beneficiato di una prima proroga semestrale, scaduta il 30 settembre 2023, e aveva manifestato la volontà di non proseguire oltre la scadenza contrattuale, lamentando l’insostenibilità delle condizioni economiche originarie. Ha quindi chiesto l’annullamento della seconda proroga, la declaratoria di inefficacia del contratto e, in via subordinata, il risarcimento del danno da prolungamento coattivo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla giurisdizione, il petitum sostanziale è di annullamento dell’atto autoritativo di proroga, non di accertamento dell’eccessiva onerosità sopravvenuta del vincolo negoziale: la controversia appartiene quindi al giudice amministrativo. Quanto all’inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto presupposto, il Collegio osserva che il primo provvedimento semestrale non era lesivo, perché conforme alla Convenzione quadro e alla normativa di settore; lesivo è solo il secondo, autonomamente impugnato.
Nel merito, il primo motivo è dichiarato infondato. Il ricorrente legge l’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 in senso restrittivo, assumendo che il primo semestre abbia consumato il potere di proroga. Il Tribunale privilegia invece la ratio della norma, individuata nella continuità del servizio appaltato, e ne deduce la recessività dell’elemento temporale semestrale rispetto a tale finalità. La Sezione richiama la propria sentenza n. 855 del 2022 e, in termini, la sentenza del TAR Lazio n. 9167 del 2023, che ammettono la proroga ultra semestrale quando contenuta nel tempo strettamente necessario alla conclusione della gara.
La seconda proroga, pari a ulteriori tre mesi effettivi, soddisfa questi presupposti: la centrale di committenza ha concluso la procedura entro quel periodo. Il Collegio esclude inoltre che l’azienda sanitaria potesse bandire autonomamente, dovendo avvalersi in via esclusiva della centrale regionale ai sensi dell’art. 1, commi 548, 549 e 550, l. n. 208/2015, non essendo disponibili convenzioni Consip. Il riferimento ai commi 548 e seguenti sorregge anche il rigetto della censura sul mancato ricorso a strumenti alternativi.
Il Tribunale respinge poi l’argomento del mancato consenso dell’appaltatore: non si instaura un nuovo rapporto, ma si proseguono le prestazioni del contratto scaduto, che l’aggiudicatario è tenuto a eseguire alle condizioni originarie. Il secondo motivo, sul preteso ritardo, è parimenti infondato: tra seconda proroga e conclusione della gara sono decorsi circa tre mesi, contenuti nel termine massimo di nove mesi previsto dall’allegato n. 1.3 del d.lgs. n. 36/2023 per l’offerta economicamente più vantaggiosa, e il rallentamento trova giustificazione nel contesto eccezionale di tensione sui prezzi.
Il ricorso è respinto anche quanto alla domanda risarcitoria, non ravvisandosi illegittimità dell’azione amministrativa. Le spese sono integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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