Notifica dell’ordine di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva (TAR Puglia n. 1415 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di illeciti edilizi, la notificazione dell’ingiunzione a demolire non costituisce elemento di legittimità dell’atto, che resta pienamente valido, ma ne condiziona l’efficacia concreta, operando quale condizione legale di efficacia ai sensi dell’art. 21-bis legge n. 241/1990: la sua omissione è pertanto censurabile esclusivamente dal soggetto nel cui interesse è posta. Ne consegue che il comproprietario ritualmente destinatario dell’ordine non impugnato non può dolersi dei vizi dell’atto presupposto divenuto definitivo, né eccepire la mancata notifica agli altri comproprietari. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, è atto dichiarativo e dovuto, privo di discrezionalità, effetto automatico dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire. La mancata previa notifica del verbale di accertamento dell’inottemperanza non vizia il provvedimento acquisitivo, trattandosi di atto endoprocedimentale di natura ricognitiva e inidoneo a ledere la sfera giuridica del privato, dovendosi inoltre applicare l’art. 21-octies legge n. 241/1990 trattandosi di attività vincolata.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari di un immobile prefabbricato ad uso residenziale, realizzato in assenza di titolo edilizio su suolo qualificato dal P.R.G. come zona di ampliamento ospedaliero e di rispetto cimiteriale. Uno di essi presentò nel 2004 domanda di permesso in sanatoria ai sensi del d.l. n. 269/2003. Il Comune respinse l’istanza nel 2006, ritenendo le opere ricadenti in zona di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 338 r.d. n. 1265/1934, e nel 2007 ingiunse la demolizione.
Il giudizio promosso nel 2007 avverso il diniego e l’ordinanza si estinse per perenzione. L’amministrazione reiterò l’ingiunzione a demolire nel 2019; l’atto non fu impugnato. Accertata la mancata esecuzione, il Comune dispose nel 2021 l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile, notificandola a tutti i comproprietari. Da qui il ricorso davanti al TAR, con censure relative alla notifica dell’ordine, alla mancata comunicazione del verbale di sopralluogo e al legittimo affidamento ingenerato dalle delibere sul piano di recupero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio soprassiede sull’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, ritenendo comunque il gravame infondato nel merito. Richiamata la regola dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di conflitto di interessi, rileva che le posizioni dei ricorrenti conducono alle medesime conclusioni.
Il primo motivo è respinto su un duplice piano. Nei confronti del destinatario della notifica, le ordinanze di demolizione sono divenute definitive per mancata impugnazione e per l’intervenuta perenzione; egli non ha più interesse a censurare l’atto acquisitivo, effetto vincolato dell’inottemperanza, né è legittimato a eccepire la mancata notifica agli altri comproprietari, carenza deducibile solo in via personale. Quanto agli altri, la seconda ordinanza, pur non notificata, era da essi pienamente conosciuta perché richiamata nella motivazione della determina impugnata, e non è stata autonomamente impugnata: ciò preclude la deduzione, per illegittimità derivata, dei vizi dell’atto presupposto.
La Corte opera un distinguo di sistema. La notifica dell’ingiunzione a demolire è condizione legale di efficacia dell’atto recettizio, non requisito di validità, e la sua omissione è censurabile solo dal soggetto nel cui interesse è posta. L’acquisizione gratuita presuppone che l’ordine sia stato notificato a tutti i comproprietari, ma nel caso concreto il carattere definitivo dell’atto per tutti i ricorrenti rende l’effetto acquisitivo inevitabile.
Il secondo motivo è infondato: il verbale di accertamento dell’inottemperanza ha natura endoprocedimentale e meramente ricognitiva, non incide sulla sfera giuridica del privato e non è soggetto a notifica. Il provvedimento acquisitivo è comunque vincolato, sicché opera l’art. 21-octies legge n. 241/1990.
Il terzo motivo è respinto per la preclusione derivante dalla mancata impugnazione dell’atto presupposto e perché il comportamento dell’amministrazione non ha ingenerato alcun affidamento tutelabile: il piano di recupero non ebbe seguito per l’indisponibilità degli interessati ad aderire. Il vincolo cimiteriale, di natura conformativa e assoluta, si impone ex lege indipendentemente dal recepimento urbanistico. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di € 3.000,00.
Nota della Redazione
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