Accesso agli atti di gara e cessazione della materia per sopravvenuta ostensione (TAR Puglia n. 1418 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta integrale ostensione, da parte della stazione appaltante, della documentazione richiesta con ricorso ex art. 116 c.p.a. e art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 determina la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta satisfazione della pretesa dedotta in giudizio. Il giudice amministrativo prende atto della dichiarazione di parte ricorrente che attesti l’intervenuto conseguimento del bene della vita richiesto. La declaratoria di cessazione non presuppone l’accertamento dell’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, ma la sola verificazione del venir meno dell’interesse all’impugnazione. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione dell’esito della controversia e della celere disponibilità dimostrata dall’amministrazione nel riscontrare l’istanza di accesso.
Il Fatto
La ricorrente, seconda classificata nella procedura di affidamento del servizio di pulizia degli uffici e degli immobili comunali, aveva presentato istanza di accesso per ottenere l’offerta tecnica integrale e non oscurata dell’aggiudicataria, oltre alle giustificazioni rese nel subprocedimento di verifica dell’anomalia. Contestava altresì la mancata indicazione, nell’avviso di esito gara del 3 febbraio 2025, delle ragioni dell’oscuramento.
Formatosi il silenzio-diniego sull’istanza del 7 febbraio 2025, la ricorrente proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a., notificato e depositato il 13 febbraio 2025, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione integrale e l’annullamento del silenzio. Nelle more, la stazione appaltante riscontrava l’istanza con nota prot. n. 4217/2025, trasmettendo la documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio riguardava il diritto della seconda classificata all’accesso integrale agli atti di gara, nella parte oscurata dalla stazione appaltante.
Il Tribunale rileva che la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta prima della trattazione della causa. La documentazione è stata consegnata con la nota prot. n. 4217/2025, cosicché l’interesse sostanziale della ricorrente risulta realizzato.
Di conseguenza il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., prendendo atto della dichiarazione di parte ricorrente. L’integrale ostensione sopravvenuta, satisfattiva della pretesa dedotta in giudizio, esaurisce il bisogno di tutela costituente l’oggetto del ricorso.
Le spese del giudizio sono compensate. Il Collegio ravvisa giusti motivi nella circostanza che l’amministrazione ha dimostrato celere disponibilità nel venire incontro alle richieste della parte, rendendo superfluo l’accertamento giudiziale dell’illegittimità della condotta.
La declaratoria produce l’esito di chiusura del giudizio con integrale soddisfazione della posizione della ricorrente, senza però una pronuncia di annullamento degli atti impugnati.
Nota della Redazione
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