Perdita del grado per omesse dichiarazioni fiscali e tardività del procedimento disciplinare (TAR Puglia n. 1421 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare di stato a carico del militare della Guardia di Finanza, avviato in relazione a fatti oggetto di giudizio penale, è assoggettato al termine di novanta giorni previsto dall’art. 1392, comma 1, cod. ord. mil., con decorrenza dalla conclusione del giudizio penale, secondo il principio tempus regit actum. La condotta del sottufficiale che ometta la presentazione delle dichiarazioni fiscali e il pagamento di un rilevante carico tributario integra violazione dei doveri di correttezza, lealtà e rettitudine ed è radicalmente incompatibile con l’appartenenza al Corpo deputato alla tutela degli interessi fiscali. La perdita del grado per rimozione non duplica la sanzione della sospensione già irrogata per l’esercizio abusivo di attività commerciale, poiché gli addebiti sono autonomi e non sovrapponibili. Le valutazioni in ordine alla rilevanza disciplinare dei fatti e all’entità della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità o difetto di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale della Guardia di Finanza in servizio presso un nucleo di polizia tributaria, è stato destinatario di un procedimento disciplinare di stato avviato il 16 maggio 2019. Gli addebiti concernevano la costituzione di una società di fatto con il fratello per la vendita di telefoni cellulari, l’omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per un’evasione di € 77.468,53, nonché l’omesso pagamento di nove cartelle esattoriali per un debito complessivo di € 283.991,97, sfociato in pignoramento.

Per il delitto di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 il ricorrente era stato condannato in primo grado, poi assolto in appello per intervenuta prescrizione, con declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione il 19 febbraio 2019. Già nel 2003 gli era stata irrogata la sospensione dall’impiego per otto mesi per l’esercizio dell’attività commerciale. Su conforme parere della Commissione di disciplina, il Comandante Interregionale ha inflitto la sanzione della perdita del grado per rimozione. Il ricorrente ha impugnato gli atti dinanzi al TAR, deducendo la tardività del procedimento e la duplicazione sanzionatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta anzitutto l’eccezione sul deposito documentale dell’Avvocatura, tardivo ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., reputando invece ammissibile la memoria di replica. Nel merito, chiarisce che il procedimento è soggetto alla disciplina degli artt. 1370 ss. del d.lgs. n. 66/2010, in virtù del principio tempus regit actum, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 472 del 2024.

Quanto alla dedotta tardività, il Tribunale esclude l’applicazione del termine di sessanta giorni dell’art. 1392, comma 2, cod. ord. mil., poiché i fatti erano oggetto di giudizio penale e opera quindi il più ampio termine di novanta giorni del comma 1. Assumendo quale dies a quo l’udienza in Cassazione del 19 febbraio 2019, la nomina dell’ufficiale inquirente del 16 maggio 2019 è intervenuta all’ottantaseiesimo giorno, nel rispetto del termine. Il provvedimento finale del 5 novembre 2019 rispetta il termine massimo di duecentosettanta giorni, né è violato il termine interno del comma 3, non essendo decorsi novanta giorni tra gli atti intermedi.

Il Collegio respinge anche la censura sulla duplicazione sanzionatoria. La sospensione irrogata nel 2003 riguardava il solo esercizio dell’attività commerciale; l’omessa dichiarazione reddituale è condotta autonoma, di rilevanza penale, e l’omesso pagamento del carico tributario costituisce ulteriore condotta omissiva distinta. Gli addebiti non sono dunque sovrapponibili.

Le residue doglianze, imperniate sulla violazione del principio di proporzionalità e sulla mancata valutazione di circostanze personali, attingono la sfera di discrezionalità amministrativa. Esse non sono apprezzabili a fronte di una motivazione ampia che ricostruisce la vicenda e spiega come le condotte siano radicalmente incompatibili con i doveri del sottufficiale, per giunta appartenente al Corpo deputato alla tutela degli interessi fiscali. Il ricorso è quindi infondato, con condanna alle spese liquidate in € 1.500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *