Edilizia scolastica anti-Covid: ammessi solo lavori di edilizia leggera (Cons. Stato n. 1437 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di finanziamento per l’edilizia scolastica indetta in attuazione dell’art. 58, comma 3, lett. b), del D.L. 73/2021, convertito nella L. 106/2021, e finalizzata al solo contingente soddisfacimento delle esigenze di contenimento pandemico per l’anno scolastico 2021-2022, ammette esclusivamente lavori di edilizia leggera di messa in sicurezza e adeguamento di edifici pubblici già adibiti ad uso didattico. Sono pertanto escluse le spese per interventi di nuova costruzione a carattere permanente, a prescindere dalla relativa consistenza, perché trascendono la messa in sicurezza e l’adeguamento degli spazi esistenti. Il giudice amministrativo non integra né modifica la motivazione dell’atto impugnato quando ne verifica la coerenza con la lex specialis. La delimitazione dell’oggetto degli interventi finanziabili rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione e non è sindacabile nel merito, se non per vizi di manifesta irragionevolezza.
Il Fatto
Il Comune, proprietario dell’immobile che ospita un plesso scolastico, presenta istanza di assegnazione di contributi in risposta a un avviso pubblico ministeriale del 6 agosto 2021, destinato ad assegnare risorse agli enti locali per affitti, noleggi e lavori di messa in sicurezza di edifici scolastici. La domanda viene inserita nella graduatoria approvata con decreto direttoriale del 23 agosto 2021, con riconoscimento di un contributo di € 150.000,00, e le graduatorie definitive sono approvate con successivo decreto del 21 settembre 2021.
I lavori consistono nella realizzazione di un ampliamento volumetrico nel cortile del fabbricato e nell’adeguamento delle aperture di un locale preesistente; vengono appaltati ed eseguiti. All’esito dei controlli, il Ministero ritiene l’intervento riconducibile alla nuova costruzione, quindi a spesa non ammissibile, e dispone lo scomputo del relativo importo. Il TAR adito respinge il ricorso; il Comune appella e il Ministero propone appello incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamenta ultrapetizione: la sentenza avrebbe sorretto l’atto con una motivazione diversa da quella posta dall’Amministrazione. Il Consiglio di Stato respinge la censura rilevando un errore di lettura. La sentenza di prime cure non ha affermato che l’intervento non fosse funzionale alle esigenze pandemiche; ha escluso che la procedura contemplasse interventi di nuova costruzione a carattere permanente che, a prescindere dalla consistenza, trascendessero la messa in sicurezza e l’adeguamento degli spazi esistenti. La decisione risulta perciò coerente con la motivazione dell’atto, senza alcuna integrazione postuma.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la lex specialis: l’avviso richiama la nozione di edilizia leggera, i chiarimenti del 9 agosto 2021 ribadiscono che sono ammessi esclusivamente lavori di messa in sicurezza di edifici già adibiti ad uso didattico, e le linee guida del 7 ottobre 2021 escludono espressamente le spese per interventi di costruzione di nuovi edifici. La finalità è l’adeguamento di aule per garantire la ripresa delle attività in presenza, con interventi rapidamente realizzabili.
Il Consiglio distingue la ristrutturazione leggera, che non comporta modifiche strutturali significative, dalla ristrutturazione pesante, che include l’aumento di volumetria e la creazione di nuove superfici. Dalla documentazione emerge che l’ente ha realizzato uno spazio nuovo in cemento armato: circostanza che lo stesso Comune ammette nel ricorso introduttivo, riconoscendo di aver creato un nuovo spazio. Il rigetto nel merito è quindi fondato.
La censura su ragionevolezza e proporzionalità è dichiarata inammissibile: l’appellante introduce una propria valutazione su come attuare la volontà del legislatore emergenziale, includendo lavorazioni di edilizia pesante escluse dalla lex specialis. Di fronte alla necessità di distribuire le risorse su una vasta platea di beneficiari, l’Amministrazione ha operato scelte discrezionali non sindacabili. Quanto al dedotto difetto istruttorio e motivazionale, la nota finale risulta assunta all’esito degli approfondimenti documentali richiesti, con motivazione chiara sulle ragioni di non ammissione.
L’appello principale è respinto; l’appello incidentale condizionato è dichiarato improcedibile. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.