Requisiti reddituali emersione con soglia 27mila euro e certificazione reddito familiare (TAR Marche n. 143 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 D.L. 34/2020, il requisito reddituale del datore di lavoro persona fisica è integrato dal reddito degli altri componenti del nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica di più soggetti conviventi, con elevazione della soglia a 27.000 euro annui. Tale soglia non è derogata dalla circostanza che il datore di lavoro sia l’unico percettore di reddito, dovendosi ritenere illogica e contraria al senso letterale della norma l’interpretazione che ne prescinda. Il reddito del familiare concorrente deve essere certificato o documentato in modo attendibile: la dichiarazione dei redditi è mera dichiarazione di scienza, priva di valore probatorio privilegiato verso i terzi. Il mancato raggiungimento della soglia reddituale non integra una causa imputabile esclusivamente al datore di lavoro ai fini del rilascio del permesso per attesa occupazione.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Macerata aveva rigettato la domanda di emersione presentata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 D.L. 34/2020, per difetto del requisito reddituale. L’Amministrazione rilevava che il datore non vantava una capacità economica superiore alla soglia di 27.000 euro prevista, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi, dall’art. 9, comma 2, D.M. 27.05.2020.

Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 328/2022, disponendo il riesame. All’esito, la Questura reiterava il diniego, ritenendo non supportato da riscontro fiscale il reddito dichiarato dalla coniuge del datore. Avverso tale atto il ricorrente proponeva motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, superato dal provvedimento emesso all’esito del rinnovato esame istruttorio, e respinge i motivi aggiunti. La dichiarazione dei redditi è mera dichiarazione di scienza del dichiarante e non può costituire prova di quanto dichiarato nei confronti di terzi, atteggiandosi a semplice principio di prova superabile da indizi contrari (richiamati Cass. n. 11524 del 2018 e Cass. n. 7294 del 2012).

Il D.M. 27 maggio 2020, all’art. 9, comma 3, esige che il reddito preso in considerazione, anche se esente da CU, sia comunque certificato. Nella specie, dagli accertamenti presso l’intermediario non era emersa alcuna documentazione attestante il reddito dichiarato, a nulla rilevando la sua qualificazione come prestazione occasionale o assunzione di obbligo.

Quanto ai motivi del ricorso introduttivo, riproposti per relationem in violazione dell’art. 43 c.p.a., il Tribunale ne rileva l’infondatezza. Il testo dell’art. 9, comma 2, D.M. 27 maggio 2020 prevede la soglia di 20.000 euro solo in caso di nucleo composto da un solo percettore, e di 27.000 euro in presenza di più soggetti conviventi. L’interpretazione restrittiva proposta è contraria al senso letterale della norma e illogica, crescendo le spese al crescere del nucleo (richiamata TAR Marche n. 800 del 2023).

Le procedure di emersione del 2012 e del 2020 sono differenti per presupposti e finalità (richiamata Corte cost. n. 209/2023), e la disciplina del 2020 limita l’applicazione dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 al solo caso di cessazione del rapporto (richiamate Cons. Stato n. 8422 del 2021 e TAR Campania n. 752 del 2023). Il mancato raggiungimento della soglia reddituale non è causa imputabile esclusivamente al datore, concorrendo fattori esogeni alla sua volontà. Il secondo motivo è infondato, risultando l’atto adeguatamente motivato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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