Amianto e ordinanza contingibile: il tempo non consuma il potere sindacale (TAR Abruzzo n. 144 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco a tutela della salute pubblica non si consuma per il decorso del tempo. Ciò che rileva non è la prevedibilità o l’originarietà della situazione di pericolo, ma l’attualità del pericolo al momento di adozione del provvedimento e l’idoneità dello stesso a porvi rimedio. La sorveglianza sui manufatti contenenti amianto va svolta di continuo, potendo i fenomeni atmosferici rendere pericolosi manufatti precedentemente sicuri ai sensi della legge n. 257/1992. Il provvedimento extra ordinem non soggiace alle garanzie procedimentali della legge n. 241/1990, e la natura vincolata dell’atto rende irrilevante l’eventuale partecipazione dell’interessato. La normativa urbanistica ed edilizia non è applicabile quando la materia è disciplinata da leggi speciali sull’amianto.

Il Fatto

La società ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza sindacale con cui il Comune intima la rimozione della copertura in eternit e la bonifica dei materiali contenenti amianto di un fabbricato adibito ad attività artigianale e commerciale, nella propria disponibilità.

Nel 2017 la Polizia Locale diffidava la società a esibire la documentazione attestante il deposito presso la competente ASL degli atti relativi alla copertura in eternit. L’interessata produceva una relazione tecnica che evidenziava la necessità della rimozione, essendo l’amianto danneggiato e fonte di rischio effettivo di esposizione alle fibre. Un successivo accertamento confermava l’assenza di interventi di bonifica. Seguiva il verbale di accertata violazione amministrativa e, sulla base dell’accertamento tecnico, il Comune adottava l’ordinanza contingibile e urgente. La domanda cautelare era respinta.

La Motivazione della Corte

La ricorrente deduceva la nullità dell’ordinanza per assenza della parte dispositiva, la violazione degli artt. 3 e 42 Cost. e degli artt. 20, 27, 36 e 40 d.P.R. n. 380/2001, la carenza istruttoria e il difetto di motivazione. Il Collegio respinge tutte le censure.

Sul piano strutturale, l’ordinanza risulta completa in ogni sua parte e depositata agli atti. L’eventuale errore materiale nella notifica avrebbe potuto determinare al più uno slittamento del termine di novanta giorni e una rimessione in termini, non un vizio di legittimità.

Il nucleo argomentativo riguarda i presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente. La Corte osserva che la sorveglianza sui manufatti in amianto va svolta di continuo, non potendosi escludere che fenomeni atmosferici e naturali rendano pericolosi manufatti fino a quel momento sicuri ai sensi della legge n. 257/1992. Il presupposto della situazione eccezionale e imprevedibile va quindi interpretato nel senso che non rileva se il pericolo sia correlato a una situazione preesistente o a un evento nuovo, bensì la sussistenza della necessità e urgenza attuali di intervenire a difesa degli interessi pubblici coinvolti.

Ne deriva che il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, perché conta solo la dimostrazione dell’attualità del pericolo e dell’idoneità del provvedimento a rimuoverlo. La circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo può anzi aggravarla. Nel caso concreto la relazione tecnica documenta rotture, usura delle lastre, fibre affioranti e residui friabili nelle grondaie: presupposti che legittimavano l’intervento extra ordinem.

Il Collegio esclude poi l’applicabilità della legge n. 241/1990, che disciplina i procedimenti amministrativi ordinari, e qualifica il provvedimento come vincolato, sicché l’eventuale partecipazione della ricorrente sarebbe stata irrilevante. La normativa urbanistica ed edilizia è dichiarata inapplicabile, rientrando la fattispecie nelle leggi speciali sull’amianto e nelle norme regionali di attuazione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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