Limite di età nei concorsi di polizia e non discriminazione per età (Cons. Stato n. 1472 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il limite massimo di età per l’accesso ai ruoli operativi della Polizia di Stato non integra una discriminazione vietata dalla direttiva 2000/78/CE quando risponde a una finalità legittima e non è sproporzionato. La fissazione del limite di ventotto anni per gli allievi vice ispettori è ragionevole e proporzionata, perché le funzioni del ruolo sono essenzialmente operative ed esigono il possesso e la permanenza di capacità fisiche particolari per un congruo periodo di servizio prima del pensionamento. Le differenze rispetto ai limiti previsti per altri ruoli o per il personale dell’Amministrazione civile dell’Interno trovano giustificazione nella diversità delle funzioni e della posizione di chi ha già avviato il percorso previdenziale. Il requisito anagrafico non è un doppione delle prove fisiche, ma risponde a una distinta finalità organizzativa. Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ricorrendo l’atto chiaro.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR per il Lazio il bando del concorso per l’assunzione di allievi vice ispettori della Polizia di Stato, nella parte in cui escludeva i candidati che avessero compiuto ventotto anni. Egli riteneva il requisito anagrafico lesivo del principio di non discriminazione nazionale ed eurounitario e sproporzionato rispetto alle funzioni del ruolo.
Il TAR respingeva il ricorso richiamando un precedente del Consiglio di Stato sullo stesso concorso e la giurisprudenza costituzionale in materia di requisiti di accesso ai pubblici impieghi. Il candidato proponeva appello con tre motivi, deducendo errata valutazione del principio di non discriminazione, eccesso di potere e omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale. Le amministrazioni intimate resistevano chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva di essersi già pronunciata sulla medesima questione con un proprio precedente, superando censure sostanzialmente identiche, e ritiene di poter motivare mediante sintetico riferimento ai precedenti conformi ai sensi dell’art. 74 c.p.a. La decisione richiama poi gli arresti della Sezione sui profili identici o analoghi.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997 ha escluso i limiti di età nei concorsi, salvo deroghe per esigenze connesse alla natura del servizio; il d.lgs. n. 216/2003 attua la direttiva e salva le disposizioni in materia di sicurezza pubblica e ordine pubblico; il D.M. n. 103/2018 ha fissato per gli allievi ispettori il limite di ventotto anni. La graduazione dei limiti tra agenti, ispettori e commissari conferma la coerenza del criterio.
Il punto centrale è la natura delle funzioni. L’art. 26 del d.P.R. n. 335/1982 attribuisce agli ispettori compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa. La Sezione esclude quindi che il ruolo sia prevalentemente di coordinamento e lo avvicina ai profili operativi. Su questa base il limite anagrafico persegue una finalità legittima e non è sproporzionato.
Quanto ai precedenti eurounitari, la Corte distingue il precedente CGUE invocato dall’appellante, relativo a un impiego interamente amministrativo, e richiama la giurisprudenza unionale secondo cui il limite è proporzionato quando le funzioni sono essenzialmente operative ed esigono capacità fisiche elevate. Le differenze rispetto agli interni e al personale civile sono giustificate dalla esperienza già maturata e dalla diversità delle mansioni. Il requisito anagrafico risponde all’interesse a che l’idoneità fisica permanga nel tempo, non alla sola selezione iniziale.
Il Collegio esclude infine il rinvio pregiudiziale, non ricorrendone i presupposti, e ritiene l’eccezione di illegittimità costituzionale non rilevante e manifestamente infondata ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87/1953. L’appello è rigettato, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.